(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale) sono aggiunti i seguenti periodi: "La Commissione consiliare rende il parere entro sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta corredata di idonea documentazione istruttoria. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 9 settembre 2011 IORIO