(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.  25  del
                         16 settembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Modifiche all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 
 
    1. Il primo comma dell'art. 1  della  legge  regionale  25  marzo
1996,  n.  19  (Provvidenze  in  favore  delle  farmacie  rurali)  e'
sostituito dal seguente: 
    «La misura dell'indennita' di residenza di cui all'art.  1  della
legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i  titolari,  i  direttori
responsabili e i gestori provvisori di  farmacie  rurali  ubicate  in
localita' con popolazione sino a 5.000 abitanti e' rideterminata  nei
seguenti importi: 
      a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti; 
      b) euro quattromila  annui  per  popolazione  da  601  a  1.000
abitanti; 
      c)  euro  duemila  annui  per  popolazione  da  1.001  a  2.000
abitanti; 
      d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti; 
      e) euro cinquecento  annui  per  popolazione  da  3001  a  5000
abitanti in paesi con piu' di una farmacia.».