(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 19 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali) e' sostituito dal seguente: «La misura dell'indennita' di residenza di cui all'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione sino a 5.000 abitanti e' rideterminata nei seguenti importi: a) euro seimila annui per popolazione fino a 600 abitanti; b) euro quattromila annui per popolazione da 601 a 1.000 abitanti; c) euro duemila annui per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; d) euro mille annui per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti; e) euro cinquecento annui per popolazione da 3001 a 5000 abitanti in paesi con piu' di una farmacia.».