(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 21 del 24 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «10. L'alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo che a cio' ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilita' o di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalita' di cui all'art. 18. I reliquati stradali e idrici non sono compresi nell'elenco di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine, si provvede all'alienazione dei predetti beni con le modalita' ordinarie.».