(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 21 
                         del 24 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazione all'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 
 
    1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997,
n. 12 (Regime dei beni della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta),  e'
sostituito dal seguente: 
    «10. L'alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo
che a cio'  ostino  ragioni  di  interesse  pubblico,  a  favore  dei
confinanti,  con  vendita  a  trattativa   privata,   previo   parere
favorevole  delle  strutture  regionali  competenti  in  materia   di
viabilita' o di risorse idriche, e previa perizia  di  stima  redatta
secondo le modalita' di cui  all'art.  18.  I  reliquati  stradali  e
idrici non sono compresi nell'elenco di cui al comma  1.  Qualora  la
trattativa privata non vada a buon fine, si provvede  all'alienazione
dei predetti beni con le modalita' ordinarie.».