(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
               Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Inserimento dell'art. 40-bis 
 
    1. Dopo l'art. 40 della legge regionale 25  gennaio  2000,  n.  5
(Norme per  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  del  Servizio
socio-sanitario regionale e per il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza delle prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie  e
socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione),  e'  inserito
il seguente: 
 
                            «Art. 40-bis 
                   Trasferimento di beni immobili 
 
    1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  40,  la  Giunta
regionale,  con  propria  deliberazione,  puo'  individuare  i   beni
appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione  a  destinazione
sanitaria e sociosanitaria da trasferire  in  proprieta'  all'Azienda
USL, anche in piu' soluzioni. 
    2. I beni di cui  al  comma  1,  con  tutte  le  pertinenze,  gli
accessori, gli oneri e i pesi,  sono  trasferiti  a  titolo  gratuito
nello stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano.  Ai  fini
contabili, il valore dei beni trasferiti  e'  quello  risultante  dal
conto del patrimonio della Regione. 
    3. L'Azienda USL, a seguito del trasferimento, dispone  del  bene
nell'interesse diretto e indiretto della collettivita' ed e' tenuta a
favorire la massima valorizzazione funzionale del medesimo. L'Azienda
USL puo' alienare il patrimonio immobiliare acquisito  ai  sensi  del
comma 1, previa autorizzazione della Giunta regionale. 
    4. Gli interventi sui beni di cui al comma 1,  programmati  o  in
corso alla data del trasferimento, sono conclusi dalla Regione o  per
il suo tramite. 
    5. Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), gli
atti di trasferimento di cui al comma 1  sono  esenti  dal  pagamento
delle imposte di donazione, ipotecarie e  catastali  e  costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse.».