(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione  Autonoma  Valle
                  D'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, al  fine  di
favorire lo  sviluppo  economico  delle  imprese  e  l'attivita'  dei
soggetti esercenti le  libere  professioni  operanti  sul  territorio
regionale, promuove la concessione di contributi a favore di  imprese
e di liberi professionisti per il  tramite  degli  enti  di  garanzia
collettiva dei Fidi, di  seguito  denominati  Confidi,  ai  quali  la
Regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976,  n.
32 (Adesione  della  Regione  al  Consorzio  garanzia  fidi  fra  gli
industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria
e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22  (Adesione
della Regione al Consorzio garanzia fidi fra  gli  albergatori  della
Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e  di  contributo
in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della Regione al
Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle
d'Aosta. Concessione di garanzia  fideiussoria  e  di  contributo  in
conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione  della  Regione  al
Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione
di garanzia fideiussoria e di  contributo  in  conto  interessi),  24
agosto 1982, n. 43 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi
fra gli agricoltori della  Valle  d'Aosta.  Concessione  di  garanzia
fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonche' ai  Confidi
risultanti da future aggregazioni o  fusioni  dei  medesimi,  purche'
iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'art.  106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia). 
    2. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi della
normativa comunitaria vigente.