(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 3 
 
    1. L'art. 3  della  legge  regionale  4  settembre  2001,  n.  26
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del  Comitato  Regionale
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge  regionale
27 dicembre 1991, n. 85), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Composizione e durata in carica). - 1. Il Comitato  e'
composto dal Presidente e da altri due componenti. I  tre  componenti
sono scelti tra persone che diano garanzia di  assoluta  indipendenza
sia  dal  sistema  politico  istituzionale  che  dal  sistema   degli
interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano  competenza
ed esperienza comprovate nel settore  della  comunicazione  nei  suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 
    2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Consiglio  regionale,
a votazione segreta, a maggioranza  dei  due  terzi  dei  consiglieri
assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun  candidato
raggiunga  tale  maggioranza,  il  Consiglio  procede  con  ulteriore
votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio  regionale
e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. 
    3. Gli altri componenti del Comitato sono  eletti  dal  Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In  caso
di parita' e' eletto il piu' anziano di eta'. 
    4. I componenti del Comitato restano  in  carica  cinque  anni  a
decorrere  dalla  data  dell'elezione  e  non   sono   immediatamente
rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non  si  applica  ai
componenti del Comitato che abbiano svolto la loro  funzione  per  un
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.  I  componenti  del
Comitato continuano ad esercitare le loro  funzioni  fino  al  giorno
antecedente  l'insediamento  dei  successori,  su  convocazione   del
Presidente del Consiglio regionale. 
    5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza  di  un  membro
del  Comitato,  il  Consiglio  regionale  procede  all'elezione   del
sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.  Alle
elezioni per il rinnovo parziale  del  Comitato  non  si  applica  il
metodo del voto limitato. 
    6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato  si  provvede
entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al  rinnovo  parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di  uno
o due membri, si  procede  entro  sessanta  giorni  dalla  morte  del
componente o contestualmente alla presa  d'atto  delle  dimissioni  o
alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. 
    7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri
componenti non si applica la legge regionale 10 aprile  1997,  n.  11
(Disciplina  delle  nomine  e  delle   designazioni   di   competenza
regionale).».