(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visto il regolamento regionale 1º marzo 2010, n. 7/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2613 del 19 settembre 2011; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).». Art. 1 Sostituzione dell'art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R 1. L'art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R (Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), e' sostituito dal seguente: «1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalita' definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'art. 3 entro il 31 ottobre 2011 in conformita' ai contenuti dell'allegato D. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende esistenti presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalita' e nel rispetto dei termini indicati all'art. 3.».