(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del
                         22 settembre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
    Visto il regolamento regionale 1º marzo 2010, n. 7/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2613  del  19
settembre 2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 11 del regolamento
  regionale 1° marzo  2010,  n.  7/R  (Disciplina  dell'utilizzazione
  agronomica delle acque di  vegetazione  e  delle  sanse  umide  dei
  frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)).». 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 11 del regolamento regionale 1° marzo 2010, n.
                                 7/R 
 
    1. L'art. 11 del regolamento regionale  1°  marzo  2010,  n.  7/R
(Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di  vegetazione
e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale  29  dicembre
2000, n. 61)), e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Le  aziende  esistenti  presentano,  secondo  le   modalita'
definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale
competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico  delle
acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'art. 3  entro  il
31 ottobre 2011 in conformita' ai contenuti dell'allegato D. 
    2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  le  aziende  esistenti
presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo  agronomico  delle
acque di vegetazione e delle sanse  umide  con  le  modalita'  e  nel
rispetto dei termini indicati all'art. 3.».