(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 28 dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008, n. 19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R e 17 dicembre 2010, n. 20/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-2612 del 19 settembre 2011; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Aggiornamento del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")». Art. 1 Sostituzione del comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' sostituito dal seguente: «3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.».