(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del
                         22 settembre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
    Visti i regolamenti  regionali  29  ottobre  2007,  n.  10/R,  28
dicembre 2007, n. 12/R, 19 maggio 2008, n. 8/R, 22 dicembre 2008,  n.
19/R, 23 febbraio 2009, n. 2/R, 28 luglio 2009, n. 9/R e 17  dicembre
2010, n. 20/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-2612  del  19
settembre 2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
Regolamento regionale recante: «Aggiornamento del programma  d'azione
  e modifiche al regolamento  regionale  29  ottobre  2007,  n.  10/R
  (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli  effluenti
  zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per  le  zone
  vulnerabili da nitrati di  origine  agricola  "Legge  regionale  29
  dicembre 2000, n. 61")». 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 3 dell'art. 1  del  regolamento  regionale  29
                        ottobre 2007, n. 10/R 
 
    Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007,
n. 10/R, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Resta fermo quanto previsto  in  materia  di  stallatico  dal
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  ottobre  2009,   recante   norme   sanitarie   relative   ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano.».