(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
             della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
                   n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  18  luglio
2011, n. 1088; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «(1) Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi  dell'art.  7,
comma 4, della legge, possono essere prestati  a  favore  della  sola
clientela alloggiata, sono anche comprese la fornitura  di  giornali,
riviste,  pellicole  non  impressionate  e  francobolli,  nonche'  le
prestazioni di  wellness  e  beauty,  che  sono  comunque  accessorie
rispetto alla prestazione principale ricettiva.» 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 17 agosto 2011 
 
                             DURNWALDER 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n.  1,
foglio n. 17