(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 luglio 2011, n. 1088; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: «(1) Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, possono essere prestati a favore della sola clientela alloggiata, sono anche comprese la fornitura di giornali, riviste, pellicole non impressionate e francobolli, nonche' le prestazioni di wellness e beauty, che sono comunque accessorie rispetto alla prestazione principale ricettiva.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 17 agosto 2011 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 17