(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1108 del 18 luglio 2011; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti. Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilita', la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione della rete elettrica: impianti biogas - 0,3 MW potenza elettrica nominale; impianti di riscaldamento da massa biologica - 1,0 MW potenza nominale; impianti di cogenerazione a biomassa - 1,0 MW potenza elettrica nominale; pannelli solari termici - 30 m² superficie pannelli (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere)». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 29 agosto 2011 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011, registro n. 1, foglio n. 18