(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 
           alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
                 parte I - n. 30 del 14 luglio2011) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Incentivi per favorire nuova imprenditorialita' 
 
    1. Al fine di favorire lo sviluppo  di  nuova  imprenditorialita'
giovanile  e  femminile  sono  esenti  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modifiche  ed  integrazioni,  limitatamente  alla
quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi  d'imposta  la
cui decorrenza e' definita con le  modalita'  previste  dal  comma  2
dell'art. 40 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imprese che  si
costituiscono o che iniziano l'attivita' lavorativa nell'anno 2011  o
nell'anno 2012 aventi sede legale, amministrativa  ed  operativa  nel
territorio della Regione. 
    2. Per beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al  comma  1,  e'
necessario che l'eta' del loro titolare, per  le  imprese  giovanili,
sia compresa fra i 18 e i 40 anni.  Nel  caso  di  organizzazione  in
forma societaria o cooperativa  il  requisito  suddetto  deve  essere
posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresi',  la
maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. 
    3.   Ai   fini   del   monitoraggio   delle   nuove    iniziative
imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo  sono  tenuti
alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi  e  con  le
modalita' di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 
    4.  Gli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  sono  concessi
nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli  aiuti
«de  minimis»  ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  1998/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E., serie L
379 del 28 dicembre 2006. 
    5. Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
cooperative giovanili che gestiscono aziende ed  immobili  confiscati
alla mafia.