(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I - n. 30 del 14 luglio2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Applicazione della normativa nazionale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'art. 7, commi 8 e 9, dell'art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 128 e dell'art. 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. 2. I riferimenti al «Bollettino ufficiale della Regione» e alla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana»; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali. 3. Sono fatti salvi l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.