(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 
           alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
                 parte I - n. 30 del 14 luglio2011) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Applicazione della normativa nazionale 
 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, con le modifiche dalla stessa  introdotte,  si  applicano  nel
territorio della Regione il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE» e le  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  i
regolamenti  in  esso  richiamati  e  successive   modifiche,   fatta
eccezione dell'art. 7, commi 8 e 9, dell'art. 84, commi 1, 2,  3,  4,
8, 9, 10, 11 e 12,  dell'art.  128  e  dell'art.  133,  comma  8.  In
particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed  integrazioni,  con
esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto  legislativo
n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in  forza  della
presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con  regolamento  adottato
ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale,  saranno  definite  le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. 
    2. I riferimenti al «Bollettino ufficiale della Regione»  e  alla
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» contenuti nel  decreto
legislativo n. 163/2006 devono  intendersi  riferiti  alla  «Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana»; nel caso di riferimenti ad organi
ed istituzioni  statali  deve  farsi  riferimento  ai  corrispondenti
organi ed istituzioni regionali. 
    3. Sono fatti salvi l'art. 3  della  legge  regionale  21  agosto
2007, n. 20, e l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.