(Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 
alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 32 del  29  luglio
                                2011) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Norme in materia di riserve in favore degli enti locali 
 
    1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  11
maggio 2011, n. 7, sono aggiunte le parole «Il Fondo  destinato  alle
province e' ripartito in misura proporzionale  alle  somme  assegnate
nell'esercizio finanziario 2010.». 
    2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 11  maggio  2011,
n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.» sono
aggiunte le seguenti: «nella misura di 15.000  migliaia  di  euro  in
luogo della percentuale prevista.»; 
    b) l'ultimo periodo e' abrogato. 
    3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge  regionale  11  maggio
2011, n. 7, sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. In sede di riparto previsto dal comma 2  sono,  altresi',
garantite, per l'anno 2011, le seguenti riserve: 
    a) spese sostenute dai comuni di Scaletta Zanclea  ed  Itala  per
fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali del 1°  ottobre
2009 per rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi
approntati e delle spese relative al loro funzionamento  nonche'  dei
costi relativi alle discariche nella  misura  di  6.000  migliaia  di
euro, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte del
Dipartimento della protezione civile; 
    b) trasferimento al comune di Lipari per i progetti obiettivo  di
cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010,  n.
11, nella misura di 600 migliaia di euro; 
    c) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma  1-bis
dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e  successive
modifiche ed integrazioni, nella misura di 4.950 migliaia di euro; 
    d) contributo al comune di Ragusa  Ibla  ai  sensi  dell'art.  53
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,  nella  misura  di  4.750
migliaia di euro; 
    e) trasferimento al comune di Comiso per  le  spese  di  supporto
all'avvio delle  attivita'  dell'aeroporto,  nella  misura  di  4.500
migliaia di euro; 
    f) contributo per il servizio di vigilanza sulle spiagge  di  cui
all'art. 5 della legge regionale 1°  settembre  1998,  n.  17,  nella
misura di 1.750 migliaia di euro; 
    g) contributo al comune di Agrigento per l'attuazione  del  piano
particolareggiato  del  centro  storico  della  citta'  avente   come
obiettivo il recupero sociale, culturale,  funzionale  ed  ambientale
dei monumenti ivi esistenti, nella misura di 3.000 migliaia di euro; 
    h) contributo al comune di Favara nella misura di 1.100  migliaia
di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la messa in sicurezza  del
centro storico e 100 migliaia di euro per il sostegno agli asili nido
del comune; 
    i) contributo ai comuni della provincia di Palermo per interventi
derivanti dallo stato di calamita' naturale per eventi meteorologici,
dichiarato, ai sensi dell'art. 3  della  legge  regionale  18  maggio
1995, n. 42, con delibera  della  giunta  regionale  n.  408  del  30
settembre 2009, nella misura di 1.000 migliaia di euro; 
    j) rimborso ai comuni, ai sensi del comma  3  dell'art.  9  della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle  spese  per  la  gestione
degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro; 
    k) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 7  dell'art.  13  della
legge regionale 17  marzo  2000,  n.  8  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, delle spese di trasporto interurbano, nella  misura  di
17.000 migliaia di euro; 
    l)  contributo  ai  comuni  per  il   finanziamento   del   Fondo
miglioramento servizi di polizia  municipale  previsto  dall'art.  20
della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000
migliaia di euro; 
    m) finanziamento della riserva di cui al  comma  9  dell'art.  45
della legge regionale 12 maggio 2010, n.  11,  nella  misura  di  500
migliaia di euro; 
    n) contributi alle associazioni di enti locali previsti dal comma
8 dell'art. 21 della legge  regionale  22  dicembre  2005,  n.  19  e
successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 598 migliaia di
euro; 
    o) contributi agli enti locali per garantire lo svolgimento delle
funzioni previste dall'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2008,
n. 1, ai cittadini disabili, nella misura di 500 migliaia di euro; 
    p) riserva da ripartire ai comuni previsti al comma 7 dell'art. 4
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella  misura  di  2.000
migliaia di euro in luogo della percentuale prevista; 
    q)  contributo  ai  comuni  della  provincia  di   Messina,   per
interventi derivanti dallo stato di  calamita'  naturale  per  eventi
meteorologici, dichiarato ai sensi dell'art. 3 della legge  regionale
18 maggio 1995, n. 42, con delibera della giunta regionale n. 408 del
30 settembre 2009, nella misura di 400 migliaia di euro; 
    r) contributi in favore dei comuni di Aidone  e  Piazza  Armerina
per interventi strutturali connessi al  rientro  dell'opera  «Dea  di
Morgantina», nella misura di 1.000 migliaia di euro; 
    s) contributo ai comuni per interventi a  tutela  dei  nuclei  ad
elevato quoziente familiare, tenuto conto di  particolari  situazioni
di bisogno quali la non autosufficienza economica, la disabilita', la
monogenitorialita', nella misura di 2.000 migliaia di euro; 
    t) contributo al comune di Noto (Siracusa) per  la  conservazione
dei  valori  ambientali,  architettonici  ed  artistici  del   centro
storico, nella misura di 1.000 migliaia di euro; 
    u) contributo al comune di Caltanissetta per il  rifacimento  del
centro storico, nella misura di 500 migliaia di euro; 
    v) assegnazioni per la copertura degli oneri di cui ai commi 7  e
8 dell'art. 6 della legge regionale 6  febbraio  2008,  n.  1,  nella
misura di 150 migliaia di euro. 
    w) contributo al comune di Messina per  consentire  il  pagamento
all'Azienda trasporti di Messina (ATM)  delle  obbligazioni  relative
agli anni dal 2003 al 2009, nella misura di 2.280 migliaia  di  euro,
quale anticipazione di maggiori assegnazioni. 
    4-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono
riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere  sul  Fondo  delle
autonomie  locali,  diverse  da  quelle  disciplinate  dal   presente
articolo. Restano in vigore le previsioni di cui alla legge regionale
17 agosto 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20. 
    4-quater. Al fine di favorire  l'incremento  turistico  dell'Area
relativa al comune di Aidone e' destinata alla provincia di Enna, per
l'esercizio finanziario 2011, una quota pari ad euro 2.500 migliaia a
valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province  a  titolo
di investimento, per il miglioramento della viabilita'. 
    4-quinquies. Per l'esercizio finanziario 2011, una quota  pari  a
4.000 migliaia di euro,  a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  1
assegnati  alle  province,  e'  destinata  alle   medesime   per   la
realizzazione dei relativi servizi socio-assistenziali in favore  dei
disabili, per garantire il diritto allo studio. 
    4-sexies. A valere sui fondi di cui al  comma  1  assegnati  alle
province,  alla  provincia  regionale  di  Trapani,  per  l'esercizio
finanziario 2011, e' assegnato un contributo nella  misura  di  2.800
migliaia di euro cosi' ripartito: 
    a) 2.000 migliaia di euro al fine di  favorire  l'incremento  dei
flussi turistici dell'aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di
promozione in conseguenza della chiusura del traffico  aereo  causata
dall'evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011; 
    b) 800 migliaia di euro per le saline ubicate nel territorio  che
hanno subito danni alle strutture ed alla produzione a seguito  degli
eventi calamitosi del mese di settembre 2009. 
    4-septies. A valere sui fondi di cui al comma  1  assegnati  alle
province,  alla  provincia  regionale  di   Enna,   per   l'esercizio
finanziario 2011, e' assegnato un contributo nella  misura  di  1.200
migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della rete
viaria provinciale di collegamento fra Enna e Catania.». 
    4. Dopo il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale  6  febbraio
2008, n. 1, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. Il trattamento economico determinato secondo il  comma  7
spetta, altresi', ai  componenti  dell'ufficio  di  segreteria  della
Conferenza regione-autonomie locali nominati per un triennio  con  il
decreto del presidente  della  regione  1°  marzo  2005,  n.  42.  Il
relativo onere grava  sugli  specifici  impegni  gia'  assunti  negli
esercizi finanziari di riferimento.».