(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona [APSP] 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche, viene inserito il seguente comma: «3-bis. Gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha competenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del comma 1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprieta' dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda stessa del patrimonio richiesto dal comma 3. Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio, l'impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento deve risultare dalla deliberazione di costituzione dell'azienda. Per gli enti pubblici il cui territorio ricade nel bacino di utenza dell'azienda, la cessione o la costituzione di diritti reali di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende gia' istituite. In caso di estinzione dell'azienda, il patrimonio ceduto ai sensi del presente comma torna in proprieta' all'ente pubblico che l'ha ceduto con il vincolo di destinazione di cui all'art. 15, comma 2.».