(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
         Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Cessione di patrimonio a favore delle aziende  pubbliche  di  servizi
                         alla persona [APSP] 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo  12  della  legge  regionale  21
settembre 2005, n.  7  e  successive  modifiche,  viene  inserito  il
seguente comma: 
    «3-bis. Gli enti pubblici, sul  cui  ordinamento  la  Regione  ha
competenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del  comma
1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprieta' dei propri beni  o
costituire  sugli  stessi  diritti  reali  di  godimento   a   favore
dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda  stessa  del  patrimonio
richiesto dal comma 3. Ai fini della  valutazione  della  consistenza
del patrimonio, l'impegno a cedere o a costituire  diritti  reali  di
godimento  deve  risultare  dalla   deliberazione   di   costituzione
dell'azienda. 
    Per gli enti pubblici il cui  territorio  ricade  nel  bacino  di
utenza dell'azienda, la cessione o la costituzione di  diritti  reali
di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende gia'
istituite. 
    In caso di estinzione dell'azienda, il patrimonio ceduto ai sensi
del presente comma torna in proprieta'  all'ente  pubblico  che  l'ha
ceduto con il vincolo di destinazione di cui all'art. 15, comma 2.».