(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45  del
                         23 settembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
    Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 15  dicembre  2009  n.  76  (Commissione
regionale per le pari opportunita'); 
    Considerato che la disposizione  dell'articolo  10  della  citata
l.r.  76/2009,  secondo  la  quale  le  missioni   all'estero   della
presidente  e  delle  componenti  della  Commissione  devono   essere
autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  non
risulta coerente  con  il  carattere  autonomo  di  questo  organismo
affermato  dallo  Statuto  regionale  e  che  e'  pertanto  opportuno
modificarlo,  riportando  all'interno   della   stessa   commissione,
nell'ambito  del  budget  di  spesa  assegnato  e  disponibile,  ogni
valutazione in merito; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 10 della l.r. 76/2009 
 
    1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15  dicembre
2009 n. 76 (Commissione  regionale  per  le  pari  opportunita'),  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Le missioni all'estero della Presidente  e  delle  componenti
della Commissione sono autorizzate dall'ufficio di  presidenza  della
stessa Commissione e sono realizzate a  valere  sulle  risorse  della
dotazione finanziaria di cui all'articolo 11.».