(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunita'); Considerato che la disposizione dell'articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all'estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che e' pertanto opportuno modificarlo, riportando all'interno della stessa commissione, nell'ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 76/2009 1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunita'), e' sostituito dal seguente: «5. Le missioni all'estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall'ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11.».