(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Omissis); Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina: a) l'individuazione degli alloggi che possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale n. n. 3/2010 (articoli 2, comma 5, e 12, comma 5, della legge regionale n. 3/2010); b) l'individuazione delle situazioni di emergenza abitativa, per le assegnazioni al di fuori delle graduatorie ordinarie (art. 10, comma 1, della legge regionale n. 3/2010); c) le fattispecie di esenzione dalla corresponsione da parte dei comuni di somme per ritardata assegnazione degli alloggi (art. 12, comma 2, della legge regionale n. 3/2010); d) le modalita' di comunicazione dell'assegnazione, di scelta dell'alloggio, della rinuncia e di stipula della convenzione di locazione (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); e) le procedure e le modalita' di esclusione dalla graduatoria (art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); f) le procedure e le modalita' di annullamento dell'assegnazione (art. 16, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); g) le procedure e le modalita' del pronunciamento della decadenza (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); h) l'istituto dell'ospitalita' (art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2010).