(Pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
(Omissis); 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 2, comma 5,  della
legge regionale n. 17 febbraio  2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di
edilizia sociale), disciplina: 
      a) l'individuazione degli alloggi che  possono  essere  esclusi
dall'ambito di  applicazione  della  legge  regionale  n.  n.  3/2010
(articoli 2, comma 5,  e  12,  comma  5,  della  legge  regionale  n.
3/2010); 
      b) l'individuazione delle situazioni  di  emergenza  abitativa,
per le assegnazioni al di fuori delle graduatorie ordinarie (art. 10,
comma 1, della legge regionale n. 3/2010); 
      c) le fattispecie di esenzione dalla  corresponsione  da  parte
dei comuni di somme per ritardata assegnazione  degli  alloggi  (art.
12, comma 2, della legge regionale n. 3/2010); 
      d) le modalita' di comunicazione dell'assegnazione,  di  scelta
dell'alloggio, della rinuncia  e  di  stipula  della  convenzione  di
locazione (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); 
      e) le procedure e le modalita' di esclusione dalla  graduatoria
(art. 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); 
      f)   le   procedure   e   le    modalita'    di    annullamento
dell'assegnazione  (art.  16,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
3/2010); 
      g)  le  procedure  e  le  modalita'  del  pronunciamento  della
decadenza (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 3/2010); 
      h) l'istituto dell'ospitalita' (art. 25, comma 2,  della  legge
regionale n. 3/2010).