(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
          della regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
(Omissis); 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le procedure di  iscrizione
e di cancellazione  delle  associazioni  di  promozione  sociale  nel
registro regionale istituito, dalla legge regionale 15 marzo 2011, n.
4 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della regione Campania). 
    2. Sono considerate, associazioni  di  promozione  sociale,  come
definito dall'art. 2, comma 1, della legge 7 dicembre  2000,  n.  383
(Disciplina   delle   associazioni   di   promozione   sociale),   le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e
i loro coordinamenti o federazioni costituiti  al  fine  di  svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalita' di lucro e nel pieno rispetto  della  liberta'  e  dignita'
degli associati. 
    3. Non sono considerate associazioni di  promozione  di  sociale,
come definito dall'art. 2, comma 2, della legge  383/2000  i  partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori  di
lavoro, le associazioni professionali  e  di  categoria  e  tutte  le
associazioni  che  hanno  come  finalita'  la  tutela  esclusiva   di
interessi economici degli associati. 
    4. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale,
come definito dall'art. 2, comma 3, della legge 383/2000,  i  circoli
privati  e  le  associazioni  comunque  denominate   che   dispongono
limitazioni   con   riferimento   alle   condizioni   economiche    e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a  qualsiasi
titolo,  della  quota  associativa  o  che,  infine,  collegano,   in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni
o quote di natura patrimoniale. 
    5. Non sono considerate associazioni  di  promozione  sociale  le
associazioni di volontariato  costituite  ai  sensi  della  legge  11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).