(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo); Visto il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 avente per oggetto «Disciplina dell'agriturismo» approvato con proprio decreto 4 novembre 1996, n. 0397/Pres.; Visto l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25/1996 il quale dispone che «Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, e' approvato il regolamento di esecuzione della presente legge (...); Considerato che la legge regionale n. 25/1996 ha subito plurime modifiche e integrazioni che comportano la necessita' di una revisione del citato regolamento provvedendo alla sua integrale riscrittura; Richiamata la deliberazione n. 2066 del 15 ottobre 2010 con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)»; Considerato che per l'approvazione definitiva del citato regolamento deve essere acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente; Considerato che nella seduta del 26 gennaio 2011 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul medesimo regolamento, subordinandolo pero' al rispetto delle condizioni evidenziate nell'estratto del processo verbale n. 2/2011; Preso atto che la II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 19 luglio 2011, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sulla citata deliberazione n. 2066/2010, formulando altresi' alcuni suggerimenti; Ritenuto di recepire sia le condizioni poste dal Consiglio per le autonome locali sia i suggerimenti della Commissione consiliare in quanto migliorativi del testo regolamentare; Ritenuto, pertanto, di emanare il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)»; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1789 di data 29 settembre 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di agriturismo, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO