(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
     Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004; 
    Visto il  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del  27  luglio  2006
relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE)  n.  498
/2007,  che  definiscono  modalita'   e   condizioni   delle   azioni
strutturali  comunitarie  nel  settore  della  pesca  e  il  relativo
Programma operativo; 
    Visto il Programma operativo FEP per il settore pesca  in  Italia
per il periodo 2007 - 2013 adottato con decisione C(2007) 6792  della
Commissione europea del 19 dicembre  2007  modificato  con  decisione
C(2010) 7914 del 11 novembre 2010; 
    Visti il regolamento (CE) n. 853/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale e, in  particolare,  norme
sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti  relativi
alle quantita' totali di biotossina marina e il regolamento  (CE)  n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
che stabilisce norme specifiche per  l'organizzazione  dei  controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 
    Vista la deliberazione della  giunta  regionale  del  28  gennaio
2010,  n.  124,  concernente  la  classificazione   delle   zone   di
produzione,  raccolta  e  stabulazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi
dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia
di sorveglianza periodica e  approvazione  del  protocollo  d'intesa;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di
consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali 15 novembre 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio  1997,  con  il  quale  si  affida  al
Consorzio per la gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nel
compartimento  marittimo  di  Monfalcone  (CO.GE.MO  Monfalcone),  la
gestione  delle  risorse  biologiche  del  mare,   limitatamente   ai
molluschi bivalvi; 
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 1° dicembre  1998,  n.  515,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 73 del  29  marzo  1999,  con  il  quale  si  adotta  il
regolamento recante la  disciplina  dell'attivita'  dei  consorzi  di
gestione della pesca dei molluschi bivalvi; 
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 maggio  2001,  n.  102,  recante  la  disciplina  della  pesca  dei
molluschi bivalvi; Visto il decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2006,  n.  40  recante  la  "nuova
disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione  e
tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali  16  febbraio  2007   recante   il   rinnovo
quinquennale  dell'affidamento  della  gestione   della   pesca   dei
molluschi  bivalvi  nel  Compartimento  marittimo  di  Monfalcone  al
CO.GE.MO Monfalcone; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali 27 dicembre 2010 recante l'adozione del  Piano
di Gestione Nazionale per le  attivita'  di  pesca  condotte  con  il
sistema a  draghe  idrauliche  e  rastrelli  da  natante  cosi'  come
definito dall'art. 2, paragrafo 1, lett. b), del regolamento (CE)  n.
1967/2006; 
    Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre  2008,
n.  17  (Legge  finanziaria  2009)  che  autorizza  l'Amministrazione
regionale a concedere aiuti de minimis  agli  operatori  del  settore
della pesca in materia di compensazioni socio- economica; 
    Visto l'art. 3, comma 2, della  legge  regionale  n.  17/2008  ai
sensi del quale con regolamento regionale sono  stabiliti  criteri  e
modalita' per la concessione degli aiuti  de  minimis  previo  parere
della competente Commissione consiliare e verifica  delle  condizioni
previste dalla normativa comunitaria da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali; 
    Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0335/Pres., con  il
quale e' stato emanato il "Regolamento per la concessione di aiuti in
regime de minimis a  favore  degli  imprenditori  ittici  del  Friuli
Venezia Giulia che esercitano la  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nel
Compartimento marittimo di Monfalcone  ai  sensi  dell'art.  3  della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)"; 
    Vista  la  nota  del  7  febbraio  2011,  accolta  al  n.   prot.
SCPA13.1/8685 del 10 febbraio 2011 con la quale il COGEMO  Monfalcone
ha comunicato di aver deliberato un  periodo  di  fermo  della  pesca
delle vongole e dei cannolicchi; 
    Preso atto che lo  stato  di  crisi  della  pesca  delle  vongole
(Chamelea gallina), dichiarato dal COGEMO Monfalcone  a  partire  dal
2009, e' stato confermato anche per l'anno 2011  e  che  pertanto  il
perdurare della carenza del prodotto ittico della pesca ha imposto al
COGEMO   ulteriori   provvedimenti   di    interruzione    volontaria
dell'attivita' di prelievo da parte delle  imprese  autorizzate  alla
pesca delle vongole con sistema  draga  idraulica  nel  Compartimento
marittimo di Monfalcone per il ripopolamento dei banchi naturali; 
    Considerato  che  appare  necessario  modificare  la   disciplina
regolamentare vigente  nella  parte  riguardante  l'attestazione  del
periodo di fermo volontario dell'attivita' di pesca delle  vongole  e
cannolicchi che e' dichiarata dal COGEMO in quanto esclusivo  gestore
dell'attivita' di pesca in parola e  pertanto  soggetto  responsabile
dell'attivita' delle imprese consorziate; 
    Vista la nota del 22 marzo 2011 prot. 0012881 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con cui la Regione e' stata
autorizzata ad erogare in regime de  minimis,  per  l'anno  2011,  un
intervento a favore degli imprenditori ittici che esercitano la pesca
delle vongole e dei cannolicchi con il sistema  draga  idraulica  nel
compartimento di Monfalcone; 
    Vista altresi' la nota accolta al n. prot. SCPA 11.6/31335 del 12
maggio  2011  con  la  quale  il   Consorzio   Giuliano   Maricolture
(COGIUMAR), in rappresentanza delle imprese associate che  esercitano
attivita' di miticoltura nel golfo di  Trieste,  evidenzia  il  grave
danno  subito  a  causa  del  protrarsi   della   sospensione   della
commercializzazione  per  la  presenza   di   biotossine   e   chiede
l'attivazione delle opportune  disposizioni  per  la  concessione  di
aiuti in regime de minimis ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
n. 17/2008; 
    Preso atto  che  nel  comparto  delle  imprese  di  mitilicoltura
operanti nel Compartimento marittimo di Trieste  si  sono  verificate
sospensioni della raccolta dei molluschi, predisposte dalle ordinanze
dell'Autorita' sanitaria, per un periodo  superiore  a  quattro  mesi
consecutivi  a  cavallo  delle  annualita'  2010  -  2011,  segnalate
all'Amministrazione regionale dal Consorzio Giuliano Maricolture,  in
rappresentanza delle imprese di mitilicoltura  operanti  in  suddetto
Compartimento marittimo; 
    Preso atto  che  per  quanto  riguarda  le  misure  sanitarie  il
programma operativo FEP prevede compensazioni  per  le  riduzioni  di
reddito a seguito di contaminazione di molluschi nei limiti  previsti
all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento CE 1198/2006; 
    Viste le linee guida  per  l'attuazione  delle  misure  sanitarie
nell'ambito della Misura 2.1 - Acquacoltura - Sottomisura 3 del Fondo
europeo  per  la  pesca   (FEP)-   che   prevedono   l'ammissibilita'
all'indennita' per le imprese di acquacoltura costrette a  sospendere
la raccolta dei molluschi nei seguenti casi: 
      a)  sospensione  per   periodi   superiori   a   quattro   mesi
consecutivi; 
      b) sospensione anche per periodi inferiori  o  pari  a  quattro
mesi, qualora la perdita dovuta alla sospensione  superi  il  35  per
cento del fatturato annuo dell'impresa; 
    Ritenuto di dover provvedere pertanto a disciplinare  l'aiuto  de
minimis  anche  per  le  imprese   di   miti-coltura   operanti   nel
Compartimento marittimo di Trieste applicando per l'accesso all'aiuto
le condizioni per l'attuazione  delle  misure  sanitarie  nell'ambito
della Misura 2.1 - Acquacoltura - Sottomisura 3 del Fondo europeo per
la pesca (FEP); 
    Considerato che l'esigenza di intervenire anche per  il  comparto
dei mitilicoltori rende necessario predisporre, per dare  organicita'
e chiarezza alla disciplina degli aiuti, un unico regolamento per  la
concessione di aiuti in regime de minimis a favore delle  imprese  di
pesca del Friuli Venezia Giulia che esercitano l'attivita'  di  pesca
dei  molluschi  bivalvi  con   il   sistema   draga   idraulica   nel
Compartimento marittimo di Monfalcone e per le imprese che esercitano
l'attivita' di mitilicoltura nel Compartimento marittimo di Trieste; 
    Ritenuto  di  stabilire  inoltre  che  nel  caso   la   dotazione
finanziaria  disponibile  a  bilancio   risulti   insufficiente   per
soddisfare i due comparti citati, la struttura  regionale  competente
in materia di pesca e acquacoltura provvede al riparto delle  risorse
disponibili tra le imprese e che il medesimo avviene  sulla  base  di
percentuali   determinate   nel   regolamento    in    considerazione
dell'entita' massima necessaria per ciascun  comparto,  cosicche'  le
risorse siano conferite in maniera proporzionale tra le  imprese  dei
due comparti; 
    Ritenuto pertanto di abrogare il "Regolamento per la  concessione
di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici  del
Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei  molluschi  bivalvi
nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'art. 3, della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)"  di
cui al proprio decreto n. 0335/Pres./2009 e di emanare un regolamento
regionale unico recante la disciplina per la concessione di aiuti  in
regime de minimis a favore di imprese della pesca operanti in  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto il testo del "Regolamento per la concessione  di  aiuti  in
regime de minimis  a  favore  di  imprese  del  settore  della  pesca
marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione  dell'art.
3, comma 2, della legge regionale 30  dicembre  2008,  n.  17  (legge
finanziaria  2009)"  predisposto  dalla  Direzione  risorse   rurali,
agroalimentari e forestali; 
    Vista la nota del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della
Direzione centrale risorse rurali, agro-alimentari e forestali, prot.
SCPA/11.5/31805 del 16 maggio 2011,  con  la  quale  il  medesimo  ha
provveduto  a  segnalare  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali il testo del regolamento per la concessione di
aiuti in regime de minimis a favore di imprese della  pesca  operanti
in Friuli Venezia Giulia  in  esecuzione  dell'art.  3,  della  legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge  finanziaria  2009)  per  le
verifiche del rispetto dei limiti del plafond nazionale in regime  de
minimis del settore pesca e acquacoltura; 
    Vista la nota del 24 maggio 2011 del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali accolta al n.  prot.  SCPA/11.5/33911
del 25 maggio 2011, che ha preso  atto  di  quanto  comunicato  dalla
Regione con la nota del 16 maggio 2011, ha  annullato  la  precedente
autorizzazione resa con nota n. prot. 0012881 del 22 marzo 2011 ed ha
autorizzato la Regione  ad  erogare,  in  regime  de  minimis  e  nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni  comunitarie  vigenti,
l'importo di Euro 210.000,00 per la concessione  di  aiuti  a  favore
delle imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme  in
materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  22  "Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale e  annuale  della  Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2011)"; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  23  "Bilancio  di
previsione per gli anni 2011-2013 e per  l'anno  2011  della  Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia"; 
    Visto il Programma Operativo  di  Gestione  2011,  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre  2010  e
successive variazioni; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2011,
n. 1152, con la quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
"Regolamento per la concessione di  aiuti  in  regime  de  minimis  a
favore di imprese del  settore  della  pesca  marittima  operanti  in
Friuli Venezia Giulia, in esecuzione  dell'art.  3,  comma  2,  della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)" nel
testo allegato alla medesima deliberazione, ed e' stata  disposta  la
trasmissione del testo del regolamento  alla  Commissione  consiliare
competente per l'espressione del parere previsto dall'art.  3,  comma
2, della legge regionale n. 17/2008; 
    Vista la nota prot 0004749 del 23 settembre 2011 con la quale  il
Presidente della II Commissione consiliare permanente  ha  comunicato
che la medesima, nella seduta del  22  settembre  2011,  ha  espresso
parere favorevole all'unanimita'  sulla  deliberazione  della  Giunta
regionale del 17 giugno 2011, n. 1152; 
    Visto  il  proprio  decreto  27  agosto  2004,   n.   0277/Pres.,
concernente il  Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali,  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000  n.  7,  che   detta
disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e  di  diritto
di accesso; 
    Visto l'art. 42, dello Statuto speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  1851  del  7
ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento per  la  concessione  di  aiuti  in
regime de minimis  a  favore  di  imprese  del  settore  della  pesca
marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione  dell'art.
3, comma 2, della legge regionale 30  dicembre  2008,  n.  17  (legge
finanziaria 2009)", nel testo allegato al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO