(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  concernente
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige»; 
    Visto l'art. 7, comma 3) della legge provinciale 23 luglio  2010,
n. 16; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1657  del  29
luglio 2011 con la quale e' stato approvato lo  schema  del  seguente
regolamento; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
    1.  Questo  regolamento  definisce  le  modalita'  operative   di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione negli elenchi dei laboratori
che  eseguono  le  verifiche  analitiche  previste   dai   piani   di
autocontrollo predisposti dagli operatori alimentari, secondo  quanto
previsto dal Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004  (Regolamento
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sull'igiene  dei  prodotti
alimentari), in  attuazione  dell'accordo  sancito  dalla  conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dell'8  luglio  2010,  previsto
dall'art. 40, comma 3, della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (legge
comunitaria 2008) e dell'art. 7, comma 3 della legge  provinciale  23
luglio 2010, n. 16 (legge provinciale  in  materia  di  tutela  della
salute), che disciplina le modalita' per l'attuazione  degli  accordi
Stato regioni. 
    2. Questo regolamento si applica ai: 
      a)  laboratori  non  annessi  alle   imprese   alimentari   che
effettuano analisi nell'ambito delle procedure di  autocontrollo  per
le imprese alimentari; 
      b) laboratori annessi alle imprese  alimentari  che  effettuano
analisi  ai  fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altre  imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi. 
    3. I laboratori di cui al comma 2  sono  di  seguito  denominati:
«laboratori».