(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                  Adige n. 43 del 25 ottobre 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  2),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Vista la legge provinciale 4 marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio) e, in  particolare,  l'articolo
150; 
    Visto il decreto del Presidente della Provincia 13  luglio  2010,
n. 18-50/Leg.,  recante  «Disposizioni  regolamentari  di  attuazione
della  legge  provinciale  4  marzo  2008,   n.   1   (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010,  n.
8-40/Leg,  recante   «Disposizioni   regolamentari   concernenti   la
realizzazione di particolari interventi  nelle  aree  agricole  e  di
apiari»; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1921 di data 8
settembre 2011, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente
della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg,  recante  «Disposizioni
regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008,  n.
1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)», nonche'  al
decreto del Presidente della Provincia 8  marzo  2010,  n.  8-40/Leg,
recante «Disposizioni regolamentari concernenti la  realizzazione  di
particolari interventi nelle aree agricole e di apiari»»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente   della
               Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg 
 
    1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della  Provincia  13
luglio 2010, n. 18-50/Leg, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Per i piani  attuativi  approvati  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  che  abbiano   gia'
adeguatamente  disciplinato  le  modalita'  di  realizzazione   degli
interventi nelle aree interessate, il comune puo'  prescindere  dalla
formazione di comparti  edificatori,  ancorche'  previsti  dal  piano
regolatore generale o dal piano attuativo. In tal  caso  il  rilascio
del  titolo  edilizio  e'  subordinato  alla  sola  stipula  di   una
convenzione  con  il  comune  per   l'esecuzione   delle   opere   di
urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 104  della  legge  urbanistica
provinciale.»