(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II dell'8 novembre 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La presente legge, sulla base dei principi  democratici  della
nostra societa', dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e  di
tutti i cittadini, della condivisione dei principi  universali  quali
il valore della vita umana, la dignita' e la liberta'  della  persona
senza distinzione di  genere  e  la  tutela  dell'infanzia,  e  nella
consapevolezza che l'integrazione e' un processo di scambio e dialogo
reciproco, promuove e disciplina l'integrazione delle cittadine e dei
cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   sul   territorio
provinciale. 
    2. La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di  seguito  denominata
Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la  valorizzazione
delle identita' culturali, religiose e linguistiche,  ispirandosi  ai
principi di uguaglianza e liberta' religiosa, ai sensi degli articoli
8, 19 e 20 della Costituzione italiana. 
    3.  La  Provincia  nell'ambito  delle   proprie   competenze   ed
attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria  e
nazionale  vigente  in  materia,  persegue  i  seguenti  principi   e
obiettivi: 
      a) l'informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status
di cittadino straniero; 
      b) la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia; 
      c) la conoscenza reciproca tra le diverse culture  e  identita'
presenti sul territorio, nonche' la conoscenza della storia  e  della
cultura locale per favorire il processo d'integrazione; 
      d) la promozione della partecipazione alla vita sociale  locale
delle cittadine e dei cittadini stranieri; 
      e) l'individuazione  ed  eliminazione  delle  disuguaglianze  e
delle discriminazioni  riconducibili  direttamente  o  indirettamente
alla diversa identita' etnica,  linguistica,  culturale  e  religiosa
delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire  pari
opportunita' di inserimento sociale, culturale e di contrastare  ogni
forma di razzismo; 
      f) l'inserimento  omogeneo  delle  cittadine  e  dei  cittadini
stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni  di
ghettizzazione; 
      g) l'accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri  di  Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea  alle  prestazioni  essenziali
vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di  un  loro
graduale accesso alle prestazioni  territoriali  aggiuntive.  Per  le
cittadine  e  i  cittadini  stranieri  di  Stati   non   appartenenti
all'Unione europea, l'accesso alle prestazioni, che  vanno  oltre  le
prestazioni essenziali, puo' essere condizionato alla residenza, alla
dimora stabile e alla relativa durata. Tutti i componenti del  nucleo
familiare beneficiario devono avere residenza e  dimora  stabile  sul
territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; 
      h)  l'indirizzo  dei  flussi  migratori  coerentemente  con  il
fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo  socio-economico  nel
rispetto delle attribuzioni statali.