(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II dell'8 novembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge, sulla base dei principi democratici della nostra societa', dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignita' e la liberta' della persona senza distinzione di genere e la tutela dell'infanzia, e nella consapevolezza che l'integrazione e' un processo di scambio e dialogo reciproco, promuove e disciplina l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale. 2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e liberta' religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione italiana. 3. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia, persegue i seguenti principi e obiettivi: a) l'informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero; b) la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia; c) la conoscenza reciproca tra le diverse culture e identita' presenti sul territorio, nonche' la conoscenza della storia e della cultura locale per favorire il processo d'integrazione; d) la promozione della partecipazione alla vita sociale locale delle cittadine e dei cittadini stranieri; e) l'individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identita' etnica, linguistica, culturale e religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunita' di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo; f) l'inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione; g) l'accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un loro graduale accesso alle prestazioni territoriali aggiuntive. Per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, puo' essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata. Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; h) l'indirizzo dei flussi migratori coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo socio-economico nel rispetto delle attribuzioni statali.