(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale legge regionale 4  giugno  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,  sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione  di  lavori
pubblici) e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto in particolare  l'art.  15,  comma  5  della  citata  legge
regionale, il quale consente la concessione di contributi  in  regime
de  minimis,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti  di  importanza  minore  (de
minimis),  a   fronte   delle   spese   connesse   all'attivita'   di
certificazione ai  sensi  dell'art.  41-bis,  comma  4,  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di  accesso),  relativamente
ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  finanziati  ai  sensi
delle seguenti disposizioni: 
      a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive
modifiche; 
      b) art. 11 della legge regionale 26/2005; 
      c) art. 53-bis della legge regionale 12/2002; 
    Visto l'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale  7/2000,  che
detta disposizioni in ordine alle modalita'  di  presentazione  della
certificazione  della   spesa   relativa   a   progetti   ammessi   a
finanziamento regionale; 
    Visto l'art. 30 della legge regionale 7/2000, che dispone  che  i
criteri e le modalita'  ai  quali  l'Amministrazione  regionale  deve
attenersi per la concessione di  incentivi  sono  predeterminati  con
regolamento; 
    Vista la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti  della
legge  regionale  22  aprile  2002,  n.   12   (Disciplina   organica
dell'artigianato). Modifiche alle leggi  regionali  50/1993,  4/2005,
7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita' economiche) ed  in
particolare l'art. 77, comma 1, che introduce modifiche all'art.  15,
comma 5, della citata legge regionale 11/2009; 
    Ritenuto di dare attuazione alle summenzionate disposizioni della
legge  regionale  11/2009,  come  modificate  dalla  legge  regionale
7/2011; 
    Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto  del
Presidente della Regione n.  31  maggio  2011,  n.  123  (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
fronte delle spese connesse  all'attivita'  di  certificazione  della
rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale
4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici)"; 
    Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1915  del  14
ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il  Regolamento  concernente  "Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 31 maggio  2011,
n.  123  (Regolamento  concernente  criteri  e   modalita'   per   la
concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita'
di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15,  comma
5, della legge regionale 4 giugno 2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori  pubblici)"  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto; 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione; 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO