(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,  nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con
il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni  appartenenti  al
demanio idrico e le relative funzioni amministrative; 
    Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle
concessioni e conferimento di funzioni in materia di  demanio  idrico
regionale) con la quale, nell'ambito delle nuove competenze  assunte,
la Regione ha, fra l'altro, disciplinato le concessioni  del  demanio
idrico regionale, con  eccezione  delle  concessioni  di  derivazione
d'acqua e di estrazione  di  materiale  litoide,  come  espressamente
previsto dall'articolo 1 della legge medesima; 
    Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale
17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la  disciplina
dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle
con-cessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale; 
    Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 29 luglio  2010,
n. 0180 (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni
per l'utilizzo  di  beni  del  demanio  idrico  regionale,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15  ottobre  2009,  n.
17); 
    Visto in particolare  l'articolo  8  del  Regolamento  da  ultimo
citato, che prevede che con decreto del Direttore centrale competente
a gestire il demanio idrico regionale venga pronunciata, nei casi ivi
previsti, la decadenza o la revoca la concessione; 
    Visto l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2009, cosi'
come modificato dall'articolo 13, comma 4,  lettera  c)  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale  e  pluriennale  della  Regione-  Legge  finanziaria
2011), che prevede che a decorrere dal 1  gennaio  2011  il  rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni,  prima  di  competenza  del
Direttore centrale, spetti al  Direttore  di  servizio  competente  a
gestire il demanio idrico regionale; 
    Ritenuto opportuno  e  necessario  modificare  l'articolo  8  del
Regolamento emanato con proprio decreto 0180/Pres./2010, al  fine  di
adeguarlo all'intervenuta modifica dell'articolo 6,  comma  1,  della
legge regionale 17/2009, attribuendo  al  Direttore  di  servizio  la
competenza all'adozione dei provvedimenti di decadenza  o  di  revoca
delle  concessioni  per  l'utilizzo  di  beni  del   demanio   idrico
regionale; 
    Vista la deliberazione n. 1859  dd.  07.10.2011con  la  quale  la
Giunta regionale ha  approvato  il  testo  del  "Regolamento  recante
modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  del  rilascio  delle
concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico  regionale,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009,
n. 17, emanato con decreto del Presidente  della  Regione  29  luglio
2010, n. 180"; 
    Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al  Regolamento
per la disciplina del rilascio delle concessioni  per  l'utilizzo  di
beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma  3
della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del
Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180" allegato al presente
decreto, del quale lo stesso costituisce parte integrante; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per
la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo  di  beni
del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della
legge regionale 15 ottobre 2009,  n.  17,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180", nel testo  allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO