(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima 
     della Regione Emilia Romagna n. 166 dell'11 novembre 2011) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 1996 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n.
6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione  dei  funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione  della  legge
23 agosto 1993, n. 352), dopo e parole "dei pubblici  esercizi"  sono
inserite le seguenti: "e dei centri di assistenza agricola (CAA)".