(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Emilia Romagna n. 166 dell'11 novembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 1996 1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo e parole "dei pubblici esercizi" sono inserite le seguenti: "e dei centri di assistenza agricola (CAA)".