(Pubblicata nel S.O. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattivita', persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri. 2. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalita' di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero. 3. La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalita' di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.