(Pubblicata nel S.O. n. 23 al  Bollettino ufficiale 
     della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011)  
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Friuli Venezia Giulia,  al  fine  di  aumentare  la
propria attrattivita', persegue la promozione del proprio  territorio
e la conoscenza della propria  collocazione  geografica  nelle  altre
regioni italiane e nei mercati esteri. 
    2. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi  volti
a raggiungere le finalita' di cui al comma 1 in sinergia con soggetti
privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto  della
promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni  di  sostegno
ai corregionali residenti all'estero. 
    3. La Regione utilizza le strutture realizzate per  le  finalita'
di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai
soggetti economici regionali operanti  nei  territori  oggetto  degli
interventi promozionali.