(Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 47 
      della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 novembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente  la
disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica  e
sviluppo tecnologico  ed  in  particolare  l'art.  17,  inerente  gli
interventi a favore dell'innovazione nei settori  dell'agricoltura  e
dell'itticoltura; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 214 del 9  agosto
2008 - ed in particolare gli articoli 12, 15 e 26; 
    Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato agli aiuti di importanza minore («de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379  del  28  dicembre
2006; 
    Visto il proprio decreto 7 marzo 2011, n. 048/Pres. con il  quale
si abroga il proprio decreto 12 aprile 2010,  n.  070/Pres.  relativo
all'approvazione del regolamento attuativo dell'art. 17  della  legge
regionale n. 26/2005; 
    Atteso che risulta necessario assicurare l'operativita' al citato
art. 17 della legge regionale n. 26/2005,  per  quanto  attiene  agli
interventi nel settore della trasformazione e commercializzazione  di
prodotti agricoli ovvero di prodotti ottenuti da  prodotti  agricoli,
mediante apposito regolamento di attuazione; 
    Ritenuto di emanare il regolamento recante  criteri  e  modalita'
per l'attuazione  degli  interventi  a  favore  dell'innovazione  per
investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in
altri prodotti agricoli o in  prodotti  non  agricoli  e  della  loro
commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); 
    Atteso  che  risulta  necessario  trasmettere  alla   Commissione
Europea, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 800/2008,
la  sintesi  delle  informazioni  relative   al   regolamento   sopra
richiamato, ai fini  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1970 di data  21
ottobre 2011  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il
«Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi a favore dell'innovazione  per  investimenti  nei  settori
della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti  agricoli
o in prodotti non agricoli e della loro commercializzazione, ai sensi
dell'art.  17  della  legge  regionale  10  novembre  2005,   n.   26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione  degli  interventi   a   favore   dell'innovazione   per
investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in
altri prodotti agricoli o in  prodotti  non  agricoli  e  della  loro
commercializzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», nel testo  allegato  al
presente provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO