(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 12 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, letter c) e 1) dello statuto; Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011; Considerato quanto segue: 1. La disciplina regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novita' intervenute dall'anno 2000 ad oggi; 2. Negli anni successivi all'entrata in vigore della 1egge regionale n. 5412000 e' infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimita' costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si puo' esplicare la potesta' normativa regionale; 3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni e' demandata, tra l'altro, l'individuazione degli «obiettivi di qualita'», intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali; 4. Inoltre il decreto legislativo n. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici; 5. Il decreto legislativo n. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed e' stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005; 6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio. 7. Per quanto sopraesposto si e' posta dunque la necessita' di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione; 8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione; 9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla 1egge n. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalita' di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario; 10. L'ambito di applicazione della presente legge e' limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), e' contenuta in altre normative regionali di settore; 11. Sull'ambito di applicazione si e' ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power «EIRP»), legate la prima, all'entita' complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che puo' determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal decreto legislativo n. 259/2003, nonche' la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale; 12. Al fine di assicurare la disponibilita' di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti deve essere gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e societa' dell'informazione, secondo criteri che assicurino l' interoperabilita' con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001; 13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novita' sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonche' l'istituzione all'interno del catasto di un'apposita sezione, denominata inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche; 14. In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 36/2001, si e' proceduto all'individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalita' della rete e la copertura del servizio e l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all'art. 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti; 15. Tra i criteri localizzativi e' previsto il divieto di installazione su ospedali, scuole e altri edifici pubblici, di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile; 16. Si e' ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perche', per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all'interno delle aree stesse; 17. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, si conferma l'attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento; 18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi e' stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del decreto legislativo n. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative; 19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il piu' possibile l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l'esigenza, piu' volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi «tempestive, non discriminatorie e trasparenti». Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perche' essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti; 20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della legge n. 36/2001, e' essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilita' di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture; 21. Il piano di risanamento e' elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunita' inerenti l'adeguatezza del livello regionale di governo; l'approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente; 22. Per quanto riguarda l'art. 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla legge n. 36/2001 senza intento novativo; 23. Infine, si e' posta la necessita' di introdurre disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti previsti per la piena operativita' della legge e volte a: a) stabilire i termini entro i quali i soggetti obbligati devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge; b) disciplinare la fase di prima applicazione della legge relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi di sviluppo della rete e all'elaborazione dei programmi comunali degli impianti; c) stabilire il termine entro il quale gli impianti gia' esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il rilascio dal comune per l'installazione o la modifica dei medesimi; si tratta di quegli impianti privi di autorizzazione in quanto non e' stata adottata la disciplina regionale delle relative modalita' prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 54/2000. La disciplina delle modalita' di rilascio del titolo abilitativo comunale, successivamente alla legge regionale n. 54/2000, e' stata assunta dal livello statale e, precisamente, dal decreto legislativo n. 259/2003 che questa legge si limita a richiamare per cio' che concerne tutte le relative formalita'. Si fa presente che, anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 259/2003, la sanzione per mancata autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 54/2000 non era concretamente irrogabile per il difetto della disciplina regionale delle formalita' sopra richiamate; d) assicurare una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale per gli impianti di radiodiffusione televisiva, prevedendo ipotesi specifiche di semplificazioni procedurali e garantendo la continuita' dell'emissione nel periodo necessario all'ottenimento del titolo abilitativo. 24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d'obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l'art. 93 del decreto legislativo n. 259/2003 «... espressione di un principio fondamentale ...» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, «... in quanto persegue la finalita' di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.». Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, «... in mancanza di un tale principio ...», ogni singola regione «... potrebbe liberamente prevedere obblighi ''pecuniari'' a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto. di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». 25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all'art. 12, collima 4, e' precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all'art. 16, comma 6, e' prevista un'attivita' regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicita' che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformita' al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione. 3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'art. 2, al fine di garantire: a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio; c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2. 4. Nel rispetto degli obiettivi di qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i' valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 5. Sono fatte salve le competenze statali nonche' quelle attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).