(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 47 del 12 ottobre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, letter c) e 1) dello statuto; 
    Vista la legge 22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici); 
    Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche); 
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo  unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 21 giugno 2011; 
    Considerato quanto segue: 
      1.   La   disciplina   regionale   in   materia    di    tutela
dall'inquinamento   elettromagnetico   prodotto   da   impianti    di
radiocomunicazione risale, per la Toscana,  alla  legge  regionale  6
aprile  2000,  n.  54  (Disciplina  in   materia   di   impianti   di
radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma,  allo  stesso
tempo, riproposta in alcuni  punti  ed  oggetto  di  aggiornamento  e
profonda rivisitazione per le novita' intervenute dall'anno  2000  ad
oggi; 
      2. Negli anni successivi  all'entrata  in  vigore  della  1egge
regionale  n.  5412000  e'  infatti  radicalmente  mutato  il  quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma  del
Titolo V della Costituzione,  sono  entrate  in  vigore  nuove  norme
statali e numerose pronunce, sia di legittimita'  costituzionale  che
dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare  il  quadro
dei principi entro  cui  si  puo'  esplicare  la  potesta'  normativa
regionale; 
    3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge  quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione  dei  limiti  di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
mentre alle regioni e' demandata, tra l'altro, l'individuazione degli
«obiettivi di qualita'», intesi come criteri localizzativi,  standard
urbanistici,  prescrizioni  e  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle
migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di  competenze
la presente legge si attiene in modo  scrupoloso  senza  invadere  le
competenze statali; 
      4. Inoltre il  decreto  legislativo  n.  259/2003  ha  definito
dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli  abilitativi
relativi  alle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica   per
impianti radioelettrici; 
      5. Il decreto legislativo n.  259/2003  ha  provveduto  a  dare
attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione
e  semplificazione  delle  procedure  per  il  rilascio  dei   titoli
abilitativi,  al  fine  di  assicurare  una  concorrenza   leale   ed
effettiva,  ed  e'   stato   pienamente   legittimato   dalla   Corte
costituzionale con sentenza n. 336/2005; 
      6. Ulteriori pronunce della Corte  costituzionale,  ex  multis,
sentenza n. 307/2003, punto  7  del  considerato  in  diritto,  hanno
chiarito che per le  regioni  rappresentano  limiti  insuperabili  il
rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti
e di copertura del servizio sul territorio. 
      7. Per quanto sopraesposto si e' posta dunque la necessita'  di
procedere alla revisione della  normativa  regionale  in  materia  di
impianti di radiocomunicazione; 
      8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la
tutela dell'ambiente,  di  competenza  esclusiva  statale,  e  ambiti
appartenenti alla competenza concorrente  delle  regioni:  la  tutela
della  salute,  il  governo  del  territorio  e  l'ordinamento  della
comunicazione; 
      9. Con la presente legge la  Regione  intende  dare  attuazione
alla 1egge n. 36/2001 e, nel rispetto del  principio  di  precauzione
del trattato istitutivo dell'Unione europea e delle competenze  dello
Stato, perseguire  finalita'  di  tutela  della  salute  umana  e  di
ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione,
il corretto esercizio  degli  impianti  di  radiocomunicazione  e  il
risanamento quando necessario; 
      10. L'ambito di applicazione della presente legge  e'  limitato
agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi  operanti
nell'intervallo di frequenza compresa tra  100  KHz  e  300  GHz,  in
quanto la disciplina degli elettrodotti  che  operano  con  frequenza
inferiore a  100  KHz  (50  Hz),  e'  contenuta  in  altre  normative
regionali di settore; 
      11.  Sull'ambito  di  applicazione  si  e'  ritenuto  opportuno
assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di  impianti,
utilizzando  come  criterio  la  potenza  in  antenna  e  la  potenza
irradiata isotropica  equivalente  (Equivalent  Isotropical  Radiated
Power «EIRP»), legate la prima,  all'entita'  complessiva  dei  campi
elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda,  alla  massima
esposizione ai campi che puo' determinare  l'impianto  ad  una  certa
distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude  i  controlli
per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi  elettromagnetici,
l'assoggettamento alle  procedure  abilitative  dettate  dal  decreto
legislativo  n.  259/2003,  nonche'  la  piena   applicazione   della
normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale; 
      12. Al fine  di  assicurare  la  disponibilita'  di  un  quadro
conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto  regionale
degli impianti deve  essere  gestito  in  accordo  con  la  normativa
nazionale e regionale in materia di sistemi  informativi  e  societa'
dell'informazione,    secondo    criteri    che     assicurino     l'
interoperabilita' con il catasto nazionale di cui  all'art.  7  della
legge n. 36/2001; 
      13. Rispondono a criteri di semplificazione  amministrativa  le
novita'  sugli  adempimenti  posti  a  carico  dei  gestori   nonche'
l'istituzione  all'interno  del  catasto  di   un'apposita   sezione,
denominata   inventario   dei   microimpianti   e   degli    impianti
radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che
hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche; 
      14. In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 36/2001, si
e' proceduto all'individuazione  di  criteri  di  localizzazione  che
garantiscano  il  contemperamento  delle  contrapposte  esigenze   di
minimizzare  l'impatto  delle  emissioni   elettromagnetiche   e   di
garantire la funzionalita' della rete e la copertura del  servizio  e
l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che
appare anche all'art.  9,  comma  1,  tra  i  criteri  del  programma
comunale degli impianti; 
      15. Tra i criteri  localizzativi  e'  previsto  il  divieto  di
installazione su  ospedali,  scuole  e  altri  edifici  pubblici,  di
impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile; 
      16. Si e' ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti  solo
per gli impianti di telefonia  mobile  perche',  per  loro  natura  e
diversamente dagli impianti di  radiodiffusione  televisivi,  servono
porzioni di territorio limitate e quindi, in  taluni  casi,  di  aree
ospedaliere e universitarie particolarmente estese,  potrebbe  essere
necessaria la loro installazione all'interno delle aree stesse; 
      17.   Nel   rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta'   e
differenziazione, si  conferma  l'attribuzione  delle  competenze  ai
comuni delle funzioni  amministrative  concernenti  il  rilascio  dei
titoli abilitativi all'installazione e alla modifica degli  impianti,
i controlli e le azioni di risanamento; 
      18. Per quanto riguarda la disciplina delle  procedure  per  il
rilascio dei titoli abilitativi e' stato effettuato  un  richiamo  ai
pertinenti articoli del decreto legislativo n. 259/2003 in osservanza
della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato  la
disciplina delle procedure abilitative; 
      19. La previsione del programma comunale degli impianti,  oltre
a fornire ai comuni uno strumento di  programmazione  strategico  per
garantire un uso razionale del territorio e ridurre il piu' possibile
l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente  con  l'esigenza,
piu'  volte  affermata  dalla  Corte  costituzionale,  di   garantire
procedure  di  rilascio  dei  titoli  abilitativi  «tempestive,   non
discriminatorie e trasparenti». Esso  infatti  garantisce  la  rapida
conclusione del procedimento per il rilascio dei  titoli  abilitativi
perche' essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti; 
      20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della legge n.
36/2001, e' essenziale  ad  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia  le  azioni  di
risanamento  che  la  possibilita'  di  procedere  anche  tramite  la
delocalizzazione delle infrastrutture; 
      21. Il piano di  risanamento  e'  elaborato  ed  attuato  dalla
Regione  per  ragioni  di  opportunita'  inerenti  l'adeguatezza  del
livello regionale di governo; l'approvazione  regionale  non  esclude
che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti  gestori,  nel
rispetto della normativa vigente; 
      22.  Per  quanto  riguarda  l'art.   14,   in   ossequio   alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste  sanzioni  solo
per  gli  ambiti  di  competenza  legislativa  sostanziale  regionale
mentre, ai commi 2  e  6  del  medesimo  articolo,  ci  si  limita  a
richiamare le sanzioni previste dalla legge n. 36/2001 senza  intento
novativo; 
      23.  Infine,  si  e'  posta   la   necessita'   di   introdurre
disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti  previsti  per
la piena operativita' della legge e volte a: 
        a) stabilire i termini entro i  quali  i  soggetti  obbligati
devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge; 
        b) disciplinare la fase di  prima  applicazione  della  legge
relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi
di sviluppo della rete  e  all'elaborazione  dei  programmi  comunali
degli impianti; 
        c) stabilire il termine entro  il  quale  gli  impianti  gia'
esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il  rilascio
dal comune per l'installazione o la modifica dei medesimi; si  tratta
di quegli impianti privi di autorizzazione in  quanto  non  e'  stata
adottata la disciplina regionale delle  relative  modalita'  prevista
dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale  n.  54/2000.
La disciplina delle modalita'  di  rilascio  del  titolo  abilitativo
comunale, successivamente alla legge regionale n. 54/2000,  e'  stata
assunta dal livello statale e, precisamente, dal decreto  legislativo
n. 259/2003 che questa legge si limita  a  richiamare  per  cio'  che
concerne tutte le relative formalita'. Si fa presente che, anche dopo
l'emanazione del decreto legislativo n.  259/2003,  la  sanzione  per
mancata autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 54/2000  non
era  concretamente  irrogabile  per  il  difetto   della   disciplina
regionale delle formalita' sopra richiamate; 
        d)  assicurare  una  transizione  ordinata  nella   fase   di
conversione del segnale da analogico a digitale per gli  impianti  di
radiodiffusione  televisiva,   prevedendo   ipotesi   specifiche   di
semplificazioni   procedurali    e    garantendo    la    continuita'
dell'emissione nel  periodo  necessario  all'ottenimento  del  titolo
abilitativo. 
    24. Non possono essere accolte le proposte contenute  nel  parere
del Consiglio delle autonomie locali  che  chiedono  di  inserire  un
onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico  atto  d'obbligo
da  parte  dei  gestori  in  occasione  del   rilascio   del   titolo
abilitativo;  infatti  la  Corte  costituzionale  con   sentenza   n.
336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in  diritto,  ha
ritenuto  l'art.  93  del  decreto  legislativo  n.   259/2003   «...
espressione  di  un  principio  fondamentale   ...»   della   materia
dell'ordinamento delle comunicazioni,  «...  in  quanto  persegue  la
finalita' di garantire a tutti gli operatori un trattamento  uniforme
e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di  porre
a carico degli stessi oneri o  canoni.».  Su  queste  basi  la  Corte
costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2  del  considerato
in diritto, ha dunque confermato che, «... in  mancanza  di  un  tale
principio  ...»,  ogni  singola  regione  «...  potrebbe  liberamente
prevedere obblighi ''pecuniari'' a carico dei soggetti  operanti  sul
proprio territorio, con il rischio, appunto.  di  una  ingiustificata
discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i  quali,
in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». 
    25. In accoglimento del sopracitato parere  del  Consiglio  delle
autonomie locali, all'art. 12, collima 4, e' precisato  ulteriormente
che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre,
all'art.  16,  comma  6,  e'  prevista  un'attivita'   regionale   di
assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le  problematicita'  che
dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale; 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.   La   presente   legge    disciplina    la    localizzazione,
l'installazione, la modifica, il controllo ed  il  risanamento  degli
impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22  febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici)  ed  in  conformita'  al
decreto  legislativo  1°  agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle
comunicazioni elettroniche). 
    2. La Regione pone il  rispetto  del  principio  di  precauzione,
sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea,  come  principio
fondamentale di esercizio delle  proprie  competenze  in  materia  di
impianti di radiocomunicazione. 
    3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti  muniti  di
titolo  abilitativo  si  svolga  nel  rispetto  degli  obiettivi   di
qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui
all'art. 2, al fine di garantire: 
      a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente
e del paesaggio, con valutazione delle  condizioni  espositive  della
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
      b) l'ordinato  sviluppo  e  la  corretta  localizzazione  degli
impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti  di  emissione
su un unico traliccio; 
      c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle
emissioni elettromagnetiche  degli  impianti,  ed  il  conseguimento,
nell'esercizio degli stessi,  degli  obiettivi  di  qualita'  di  cui
all'art. 2. 
    4. Nel rispetto  degli  obiettivi  di  qualita',  dei  limiti  di
esposizione e dei  valori  di  attenzione,  di  cui  all'art.  2,  la
realizzazione degli impianti e l'adeguamento di  quelli  preesistenti
avvengono in modo da produrre i'  valori  di  campo  elettromagnetico
piu' bassi possibile, al  fine  di  minimizzare  l'esposizione  della
popolazione. 
    5.  Sono  fatte  salve  le  competenze  statali  nonche'   quelle
attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  di  cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo).