(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 48 del 18 ottobre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed 1), dello Statuto; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
    Vista la legge regionale 31 maggio 2006,  n.  20  (Norme  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento); 
    Vista  la  legge  regionale  3  marzo   2010,   n.   28   (Misure
straordinarie in materia di scarichi nei corpi  idrici  superficiali.
Modifiche alla legge regionale 3 I maggio 2006, n. 20 «Norme  per  la
tutela delle acque  dall'inquinamento»  e  alla  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei siti inquinati»); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la
tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale,  ma  anche  la
tutela della salute, di competenza  concorrente  delle  regioni,  per
l'innegabile ed evidente interconnessione  esistente  tra  salubrita'
dell'ambiente e salute dell'uomo; 
      2.  Lo  stesso  decreto  legislativo  n.  152/2006   riconosce,
inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro
una  competenza  di  natura   integrativa-attuativa   rispetto   alla
normativa   nazionale   in   materia   di    tutela    delle    acque
dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; 
      3. Si rende pertanto necessario introdurre  modifiche  puntuali
alla legge regionale n. 20/2006 al  fine  di  adeguare  la  normativa
regionale in materia di tutela  delle  acque  dall'inquinamento  alle
modificazioni introdotte al decreto legislativo n. 152/2006; 
      4. Oltre a cio',  occorre  modificare  la  legge  regionale  n.
20/2006 e la legge regionale n.  28/2010  al  fine  di  rispondere  a
specifiche   esigenze   che   si   sono   manifestate    nel    corso
dell'applicazione di tali leggi, nonche'  al  fine  di  garantire  il
raggiungimento degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  dei  corpi
idrici stabiliti dai piani di gestione dei  distretti  idrografici  e
dai piani di tutela delle acque; 
      5. Obiettivo prioritario della presente legge e' dunque  quello
di   ottimizzare   l'utilizzazione   delle    risorse    finanziarie,
concentrandole sugli interventi necessari a garantire un  livello  di
depurazione funzionale al raggiungimento dei  suddetti  obiettivi  di
qualita'; 
      6.  La  selezione  degli  interventi   sulla   depurazione   da
realizzare in modo prioritario e' finalizzata a liberare  risorse  da
destinare ad altri interventi,  comunque  prioritari,  relativi  alla
gestione della risorsa idrica ed, in particolare, alla  fornitura  di
acqua idropotabile, senza determinare ulteriori aggravi delle tariffe
del servizio; 
      7. Rispondono in particolare alle finalita' sopra  indicate  le
disposizioni sulle aree sensibili e sulla programmazione dei relativi
interventi, volte al raggiungimento dell'obiettivo di  riduzione  del
carico complessivo di azoto e fosforo totale  di  cui  all'art.  106,
comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dando cosi'  attuazione
a quanto gia' previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 28/2010; 
      8. Sempre riguardo alle aree sensibili e' necessario  stabilire
regole chiare ed univoche per la  valutazione  della  percentuale  di
riduzione del carico di azoto e fosforo, sia  a  livello  di  singolo
impianto che a livello di area sensibile e relativo bacino  drenante,
con particolare riferimento ai casi di riutilizzo di acque reflue  ed
agli impianti che scaricano al di fuori del bacino drenante dell'area
sensibile; 
      9. Si intende inoltre esercitare le competenze che  il  decreto
legislativo n. 152/2006, ed in particolare  l'art.  101,  attribuisce
alle regioni in merito alla definizione di valori limite di emissione
diversi da quelli di cui alla parte III,  allegato  5,  dello  stesso
decreto  legislativo,  in  funzione  dello  stato  dei  corpi  idrici
presenti in Toscana e degli obiettivi di qualita' ambientale per  gli
stessi stabiliti; 
      10. In attuazione  delle  competenze  attribuite  alle  regioni
dall'art. 101 del decreto legislativo n.  152/2006,  sopracitato,  si
individuano, per ciascuno  degli  impianti  idonei  al  conseguimento
dell'obiettivo di cui all'art. 106, comma 2, del decreto  legislativo
n. 152/2006, le percentuali  di  riduzione  del  carico  di  azoto  e
fosforo totale, necessarie a garantire e mantenere  nel  tempo  detto
obiettivo, le quali trovano applicazione in luogo dei  valori  limite
stabiliti nella parte  III,  allegato  5,  tabella  3,  dello  stesso
decreto legislativo, per i parametri azoto nitroso e  azoto  nitrico.
Fermo restando che detti  impianti  dovranno  comunque  garantire  il
rispetto di tutti gli altri valori limite stabiliti nella tabella  3,
nonche' di quelli della tabella I, del medesimo allegato; 
      11. Poiche' l'art. 105  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
stabilisce che gli scarichi derivanti dagli  agglomerati  di  piccole
dimensioni  siano  sottoposti  ad  un  trattamento  appropriato,   e'
necessario definire  le  condizioni  in  presenza  delle  quali  tali
trattamenti  risultano  idonei   a   garantire   l'osservanza   delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto  legislativo,  oltre  che
rinviare al regolamento la definizione  di  dettagliate  prescrizioni
tecniche  per  la  loro  realizzazione,   manutenzione   gestione   e
controllo.  Vengono   inoltre   stabiliti   limiti   quantitativi   e
condizioni, verificate le quali, e' ritenuto idoneo e sufficiente  il
trattamento appropriato, come  definito  nella  normativa  regionale,
anche in presenza di acque reflue industriali; 
      12. Analogamente a quanto  gia'  effettuato  per  gli  scarichi
derivanti da agglomerati di grandi dimensioni,  occorre  ribadire  la
necessita' di una riprogrammazione  degli  interventi  che,  per  gli
scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, e'  rinviata
alla stipula  di  appositi  accordi  o  contratti  di  programma  tra
soggetto  gestore,  Regione,  province   ed   autorita'   di   ambito
territoriale ottimale (AATO), o il soggetto che assumera' le relative
funzioni; 
      13. In considerazione della presenza sul territorio toscano  di
impianti di depurazione di acque reflue a  carattere  prevalentemente
industriale, e tenuto conto del parere  della  Commissione  nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo  2011,  n.  7034,
occorre precisare che la gestione di tali impianti  non  rientra  nel
servizio  idrico  integrato,  poiche'  la  depurazione   dei   reflui
industriali risponde ad un obbligo di legge posto in capo al titolare
dell'azienda e non costituisce, dunque, svolgimento  di  un  servizio
pubblico, ancorche' detti  impianti  possano  essere  utilizzati,  in
misura nettamente minoritaria, anche per la depurazione  delle  acque
reflue urbane; 
      14. Nel  caso  di  utilizzazione  di  impianti  di  depurazione
industriali anche per il trattamento delle acque  reflue  urbane,  e'
necessario regolare i rapporti tra i gestori di detti impianti  ed  i
soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo la stipula
di apposite convenzioni ed il pagamento di un  corrispettivo  per  la
copertura dei costi di  depurazione,  determinato  dall'AATO,  o  dal
soggetto che assumera'  le  relative  funzioni,  nel  rispetto  della
normativa  vigente  in  materia  di  tariffa  del   servizio   idrico
integrato; 
      15. Analogamente a quanto  gia'  previsto  in  altre  leggi  di
settore,  occorre  infine  assicurare   l'esercizio   coordinato   ed
integrato delle funzioni amministrative in materia  di  tutela  delle
acque dall'inquinamento,  attraverso  l'istituzione  di  un  apposito
comitato di natura tecnica, composto dai dirigenti  responsabili  dei
competenti uffici regionali, provinciali e comunali e dell'AATO o del
soggetto che assumera' le relative funzioni; 
      16. Poiche'  le  acque  prelevate  a  seguito  di  perforazioni
effettuate ai fini della ricerca di  acque  minerali  e  termali,  ai
sensi della legge regionale 27 luglio  2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali), rientrano tra le  acque
di restituzione come definite dall'art. 114,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, si rende necessario introdurre la disciplina
della tutela delle acque dei corpi idrici recipienti individuando nel
comune, che e' il soggetto che autorizza  le  attivita'  di  ricerca,
l'ente  competente  alla  definizione  delle  prescrizioni  a  tutela
dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel
regolamento  di  attuazione  di  cui  all'art.  13  e  previo  parere
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
(ARPAT); 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'articolo l della legge regionale n. 20/2006 
 
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale
31  maggio  2006,  n.  20  (Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento),  dopo  le  parole:  «decreto  legislativo»   sono
aggiunte le seguenti: «anche all'interno delle  zone  vulnerabili  ai
nitrati di  origine  agricola  di  cui  all'  art.  92  dello  stesso
decreto;». 
    2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della 1egge regionale n.
20/2006 e' soppressa.