(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana 
                     n. 51 del 2 novembre 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale  3  gennaio  2005,  n.1  (Norme  per  il
governo del territorio) ed in particolare l'art. 62; 
    Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27  aprile
2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione  dell'art.  62  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo  del  territorio)
in materia di indagini geologiche; 
    Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n.  54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
    Visti gli indirizzi e i criteri generali  per  la  microzonazione
sismica approvati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
dipartimento della protezione civile  e  dalla  conferenza  unificata
delle regioni e delle province autonome in  data  13  novembre  2008,
emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni  e
agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59) e ai
sensi dell'art.  5  del  decreto  legge  7  settembre  2001,  n.  343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile)
convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401; 
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente  Consiglio  dei  ministri  15
novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge  28
aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni,  con  la  legge  24
giugno 2009, n.  77  in  materia  di  contributi  per  interventi  di
prevenzione del rischio sismico) ed,  in  particolare,  l'art.  3  di
detta ordinanza,  che  stabilisce  che  le  regioni  predispongano  i
programmi per la realizzazione degli interventi di  cui  all'art.  2,
sentiti i comuni interessati e che gestiscano i  contributi  per  gli
interventi di prevenzione del rischio sismico; 
    Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella
seduta del 24 marzo 2011; 
    Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di  cui
all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale
Toscana 15 novembre 2010, n. 2; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2011; 
    Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso ai
sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 12  maggio
2011; 
    Visto il parere della sesta Commissione consiliare «Territorio  e
ambiente»,  riunitasi  nella  seduta  del  15  settembre  2011  e  le
indicazioni in esso contenute; 
    Vista la deliberazione di Giunta Regionale 17  ottobre  2011,  n.
882 con la quale e' stato approvato il regolamento. 
    Considerato quanto segue: 
      1. nel rispetto di quanto stabilito dall'art.  62  della  legge
regionale 1/2005, come modificato  dalla  legge  regionale  2  agosto
2011, n. 36 (Modifiche all'art. 62 della legge  regionale  3  gennaio
2005, n. 1 «Norme per  il  governo  del  territorio»),  si  intendono
precisare le modalita' di  svolgimento  del  controllo  svolto  dalle
strutture regionali competenti sulle indagini  geologiche  effettuate
dai comuni; 
      2. si  intende  precisare  che  il  controllo  delle  strutture
regionali competenti, che costituisce valutazione  tecnica,  consiste
nella verifica della conformita' delle indagini geologiche  a  quanto
stabilito  dalle  direttive  tecniche  di  cui  all'allegato  A   del
regolamento; 
      3. in  particolare,  si  intende  prevedere  che  le  strutture
regionali competenti valutino che le indagini geologiche  dei  comuni
siano   conformi   alle   direttive   regionali   per   gli   aspetti
geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici  o  di
rischio sismico del territorio a cui afferiscono; 
      4. rispetto al regolamento approvato con d.p.g.r.26/R/2007,  si
ritiene di dover rendere piu' efficace l'esito del  controllo  svolto
dalla  struttura  regionale  competente,  al  fine   della   migliore
prevenzione  del   rischio   idrogeologico,   idraulico   e   sismico
nell'ambito di una piu'  coerente  e  funzionale  pianificazione  del
territorio ed, altresi', al fine della migliore economia e  chiarezza
dei procedimenti amministrativi; 
      5. si valuta necessario in sede di  formazione  delle  indagini
geologiche tener  conto,  limitatamente  agli  aspetti  sismici,  dei
criteri nazionali di microzonazione sismica e  del  loro  recepimento
nella formazione degli strumenti urbanistici generali; 
      6. si ritiene pertanto che i comuni possano  approvare  i  loro
strumenti di pianificazione e atti di  governo  del  territorio  solo
dopo aver acquisito l'esito positivo del  controllo  da  parte  della
struttura regionale competente; 
      7. si ritiene opportuno accogliere le indicazioni contenute nel
parere dalla sesta Commissione  consiliare  «Territorio  e  ambiente»
riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011; 
    si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. In attuazione dell'art. 62 della  legge  regionale  3  gennaio
2005,  n.1  (Norme  per  il  governo  del  territorio)  il   presente
regolamento disciplina: 
      a) le direttive tecniche per le indagini atte a  verificare  la
pericolosita' del territorio sotto il profilo  geologico,  idraulico,
la fattibilita' delle previsioni e per la valutazione  degli  effetti
locali e di sito  in  relazione  all'obiettivo  della  riduzione  del
rischio sismico, di seguito indicate «indagini geologiche»; 
      b) il procedimento per il deposito  delle  indagini  geologiche
presso le strutture regionali competenti; 
      c) le modalita' del  controllo  delle  indagini  geologiche  da
parte della struttura regionale competente.