(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 5 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 della 1.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto e' riferito alla sola fauna migratoria;».