(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                      n. 17 del 5 ottobre 2011) 
 
 
           IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29
  (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per  il
  prelievo venatorio) 
    1. La lettera a) del comma  1  dell'articolo  47  della  1.r.  n.
29/1994 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza  minore  di  1000
metri dai valichi  montani  interessati  dalle  rotte  di  migrazione
individuate dalla Regione sulla base di  specifici  studi  a  livello
regionale   situati   sullo   spartiacque   alpino   e   appenninico,
tirrenico-padano, indipendentemente dalla  loro  quota.  Nei  valichi
ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto  e'  riferito  alla  sola
fauna migratoria;».