(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                      n. 17 del 5 ottobre 2011 
 
 
           IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
     Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre 
 
    1. Al fine di agevolare nel  territorio  regionale  il  passaggio
della radiodiffusione televisiva terrestre dal  sistema  analogico  a
quello digitale,  le  autorizzazioni  per  l'installazione  di  nuovi
impianti o la modifica di quelli  esistenti  per  la  radiodiffusione
televisiva in  tecnica  digitale,  fermo  restando  il  rispetto  dei
limiti, dei valori  e  degli  obiettivi  di  qualita'  relativi  alle
emissioni elettromagnetiche di cui alla vigente normativa nazionale e
regionale, sono disciplinate dalla presente legge. 
    2. L'installazione di nuovi  impianti  di  teleradiocomunicazione
con potenza massima irradiata in singola antenna non  superiore  a  7
watt o la modifica di impianti esistenti anche al di sopra di 7  watt
implicanti solo la variazione della frequenza o  la  riduzione  della
potenza  installata   e'   soggetta   a   comunicazione   al   Comune
territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente   Ligure   (ARPAL)   da   effettuarsi   contestualmente
all'attivazione  dell'impianto.  La   comunicazione   comprende   una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che  attesti  i  dati
relativi all'impianto, frequenza, potenza  irradiata  dall'antenna  e
localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al  presente
comma e il rispetto  del  limite  di  esposizione  e  del  valore  di
attenzione ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei  limiti  di  esposizione,  dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la  protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100  kHz  e  300
GHz). 
    3. L'installazione di nuovi  impianti  di  teleradiocomunicazione
con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e
non superiore a 20 watt o  la  modifica  di  impianti  esistenti  non
rientranti nella  fattispecie  di  cui  al  comma  2  e'  soggetta  a
Segnalazione  Certificata  di  Inizio   Attivita'   (SCIA)   di   cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni,
da presentarsi al Comune territorialmente competente e all'ARPAL.  La
SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'
che  attesti  i  dati  relativi  all'impianto,   frequenza,   potenza
irradiata dall'antenna  e  localizzazione,  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti di cui al presente  comma  e  il  rispetto  del  limite  di
esposizione e del valore di attenzione ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio
2003 e deve essere  corredata  della  documentazione  prevista  dalla
vigente  normativa  nazionale  e  regionale  per  tale  tipologia  di
impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro  sessanta
giorni dalla ricezione della SCIA. 
    4. L'installazione di nuovi  impianti  di  teleradiocomunicazione
con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 20  watt
e' soggetta  al  rilascio  di  autorizzazione  da  parte  del  Comune
territorialmente competente secondo le procedure di cui  all'articolo
27  della  legge  regionale  6  giugno  2008,   n.   16   (Disciplina
dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.