(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 12 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'articolo 35, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). 1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge» sono inserite le seguenti: «compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2».