(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione  Liguria  del  12
                            ottobre 2011) 
 
 
           IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica all'articolo 35, comma 4, della legge  regionale  1°  luglio
  1994,  n.  29  (Norme  regionali  per  la  protezione  della  fauna
  omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «squadre di cacciatori
e conduttori  di  cani  validamente  costituite  agli  effetti  della
presente legge» sono inserite le seguenti:  «compresi  cacciatori  in
possesso  della  qualifica  di  coadiutore  al   controllo   di   cui
all'articolo 36, comma 2».