(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 «Norme in materia funeraria» 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 5-bis: «Art. 5-bis Deroghe per i comuni montani 1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, e' ammessa deroga al regime di incompatibilita' tra lo svolgimento di attivita' funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all'art. 5, comma 4. 2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.».