(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                     n. 85 del 15 novembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 
                    «Norme in materia funeraria» 
 
    1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 marzo  2010,  n.  18  e'
aggiunto il seguente art. 5-bis: 
 
                             «Art. 5-bis 
                    Deroghe per i comuni montani 
 
    1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani  ai
sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994,  n.
2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura
di montagna e  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  territori
montani» e successive modificazioni, o  per  loro  associazioni,  con
popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti,  e'  ammessa
deroga al regime di incompatibilita' tra lo svolgimento di  attivita'
funebre e  la  gestione  del  servizio  cimiteriale  e  del  servizio
obitoriale di cui all'art. 5, comma 4. 
    2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al  comma  1,  i
comuni interessati approvano specifica deliberazione e la  comunicano
alla Regione.».