(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 
                     n. 85 del 15 novembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza
in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117,  comma  terzo
della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.  115
«Disposizioni per la prevenzione e la cura del  diabete  mellito»,  e
successive  modificazioni,  definisce   un   sistema   regionale   di
prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'eta'  adulta  e
dell'eta' pediatrica. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete
di servizi, «ospedale territorio», per il trattamento complessivo del
diabete  mellito,  definita  come   «Rete   regionale   assistenziale
diabetologia», di cui all'art. 4, che coinvolge i compiti dei  medici
di medicina generale,  di  seguito  definiti  «MMG»,  i  compiti  dei
pediatri di libera scelta, di seguito definiti «PLS», i compiti degli
specialisti ambulatoriali  interni,  di  seguito  definiti  «SAI»,  i
compiti delle farmacie territoriali,  di  seguito  definite  «FT»,  i
compiti dei centri  di  assistenza  diabetologica  per  l'adulto,  di
seguito definiti «CAD»,  i  compiti  delle  strutture  specialistiche
pediatriche di diabetologia, di seguito definite «SSPD», ed i compiti
del Centro regionale di riferimento per la  diabetologia  pediatrica,
di seguito definito «CRR», ed individua le strategie, gli strumenti e
gli obiettivi  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  della  patologia,
attraverso l'attivita' svolta dalla rete di servizi.