(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 9 novembre 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia) e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Clausola valutativa). - 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio. 2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovra' contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente: a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall'art. 7; b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall'art. 8; c) agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall'art. 9».