(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
                     n. 49 del 9 novembre 2011) 
 
 
                       LA CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Integrazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 
 
    1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 16 febbraio 2010,  n.  13
(Disciplina dei servizi e degli interventi a favore  della  famiglia)
e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Clausola valutativa). - 1. Il Consiglio regionale
esercita il controllo sull'attuazione della presente legge  e  valuta
gli effetti da essa prodotti nel migliorare  le  condizioni  di  vita
delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio. 
    2. La  Giunta  regionale  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,
trasmette  al  Consiglio  regionale   una   relazione   sullo   stato
d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In  particolare  la
relazione  dovra'  contenere   dati   e   informazioni   dettagliate,
relativamente: 
    a)  agli  interventi  per  le  famiglie  vulnerabili,  realizzati
secondo quanto disposto dall'art. 7; 
    b) agli  interventi  per  le  famiglie  in  condizione  di  grave
disagio, secondo quanto disposto dall'art. 8; 
    c)  agli  interventi  per  favorire  l'accesso  alla  casa  delle
famiglie, secondo quanto disposto dall'art. 9».