(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 53 del 14 novembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2011 
 
    1.  L'art.  5  della  legge  regionale  21  marzo  2011,  n.   11
(Disposizioni in materia di installazione di impianti  di  produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche  alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in  materia  di
energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  «Norme  per  il
governo del territorio»), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5(Aree  urbanizzate  e  casse  di  espansione).  -  1.  Gli
impianti fotovoltaici a terra sono  ammessi  all'interno  delle  aree
urbanizzate  destinate  ad  insediamenti  produttivi,  commerciali  e
servizi,  come  identificate  negli  strumenti  della  pianificazione
territoriale  e  negli  atti  di  governo  del  territorio   di   cui
rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale n. 1/2005,
ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche  assimilate  in
detti strumenti ai sensi dell'art. 74-bis, comma 3, lettera b), della
stessa legge regionale n. 1/2005. 
    2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono  essere  autorizzati
in aree ove sono state gia'  realizzate  ed  in  esercizio  casse  di
espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di
quanto stabilito dalla normativa di settore  e,  in  particolare,  da
quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed  ai  gestori
di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per  danni  causati
agli  impianti  medesimi  a  causa  dell'esercizio  della  cassa   di
espansione.».