(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione Campania  n. 78
                        del 19 dicembre 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione; 
    Visto lo Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  Legge
Regionale 28 maggio 2009, n. 6; 
    Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che  disciplina
la potesta' regolamentare; 
    Vista la Delibera della Giunta Regionale n.  324  del  1°  luglio
2011; 
    Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; 
    Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato  nel
termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto; 
 
                                Emana 
 
il seguente Regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che  vivono
su un territorio della regione allo stato selvatico  o  in  territori
chiusi  in  condizioni  simili  allo  stato   selvatico   nel   quale
alimentazione, riproduzione e movimenti  sono  completamente  liberi,
senza nessun governo da parte dell'uomo; 
      b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattivita'  a
scopo di allevamento o a scopo amatoriale; 
      c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11,  comma
2, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile  1996,  n.8  (Norme
per la protezione della fauna selvatica e  disciplina  dell'attivita'
venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del
10 aprile 1996, n. 8"; 
      d)  zone  di  ripopolamento  e  cattura:   le   zone   indicate
all'articolo 11 comma 2, lettera b,  della  Legge  regionale  del  10
aprile 1996, n. 8; 
      e) centri pubblici di produzione della  selvaggina  allo  stato
naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del
10 aprile 1996, n. 8; 
      f) centri privati di produzione  della  selvaggina  allo  stato
naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a,  della  Legge
regionale del 10 aprile 1996, n. 8; 
      g) centri  privati  di  produzione  della  selvaggina  a  scopo
ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati  all'articolo  14,
comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; 
      h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali  ungulati,
conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare  e
a carattere familiare:  gli  allevamenti  indicati  all'articolo  14,
comma 1, lettera c, punto 1, della  Legge  regionale  del  10  aprile
1996, n. 8; 
      i)  allevamenti  di  animali  di  specie  cacciabili  a   scopo
alimentare e amatoriale  che  rivestono  carattere  industriale:  gli
allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera  c,  punto  2,
della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; 
      j) allevamenti  a  scopo  ornamentale  o  amatoriale  di  fauna
autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma
1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 aprile  1996,  n.
8; 
      k)   aziende   faunistico-venatorie:   le   aziende    indicate
all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10  aprile  1996,
n. 8; 
      l)  aziende  agri-turistico-venatorie:  le   aziende   indicate
all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.
8; 
      m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali; 
      n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili  per  la  cattura
dei cinghiali; 
      o) veterinario di riferimento:  il  Medico  Veterinario  Libero
Professionista,  iscritto  all'Ordine,  incaricato   della   gestione
sanitaria delle strutture indicate alle precedenti  lettere  c),  d),
e), f), g), k), l), m), n).