(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6; Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 1° luglio 2011; Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto; Emana il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo; b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattivita' a scopo di allevamento o a scopo amatoriale; c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8"; d) zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; i) allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; j) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; k) aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; l) aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8; m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali; n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali; o) veterinario di riferimento: il Medico Veterinario Libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate alle precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).