(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Vista la delibera: della Giunta Regionale n. 395 del 4/08/2011; Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4/02/2011; Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Lavori da eseguirsi con la formula dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario (articoli 6, 8, 9 legge regionale 11/96; art. 67 legge regionale 3/07; art. 71 della legge n. 2359/ 1865 e art. 92 del regio decreto n. 215/1933; art. 7, comma 6, della legge n. 353/2000) 1. Oggetto del presente regolamento sono le opere non configurabili come edilizie in senso stretto indicate nei comma successivi e meglio specificate nella allegata tabella "A" per i quali la Regione e gli Enti delegati possono provvedere con la procedura dell'amministrazione diretta, a mezzo di personale impiegato con contratto di natura privatistica, o del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania), nel rispetto della disciplina posta dal presente regolamento. 2. Possono essere eseguiti nelle forme previste dal comma 1 i lavori relativi a: a) piccola manutenzione, rimboschimento e rinsaldamenti, opere strumentali connesse con interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, attivita' vivaistica e di fruizione ed educazione ambientale; b) avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi ed altre attivita' assimilabili. 3. Le opere di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), la legge 25 luglio 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica), il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), il regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della legge regionale n. 3/2007 e ogni altra disposizione normativa, statale e regionale, vigente in materia.