(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania 
                     n. 78 del 19 dicembre 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione; 
    Visto lo Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  legge
Regionale 28 maggio 2009, n.6; 
    Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che  disciplina  la
potesta' regolamentare; 
    Vista la delibera: della Giunta Regionale n. 395 del 4/08/2011; 
    Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4/02/2011; 
    Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato  nel
termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Lavori da eseguirsi con la formula dell'amministrazione diretta o del
cottimo fiduciario (articoli 6, 8, 9 legge regionale 11/96;  art.  67
legge regionale 3/07; art. 71 della legge n. 2359/ 1865 e art. 92 del
regio decreto n. 215/1933; art. 7, comma 6, della legge n. 353/2000) 
 
    1.  Oggetto  del  presente  regolamento   sono   le   opere   non
configurabili come edilizie  in  senso  stretto  indicate  nei  comma
successivi e meglio specificate nella  allegata  tabella  "A"  per  i
quali la Regione e  gli  Enti  delegati  possono  provvedere  con  la
procedura  dell'amministrazione  diretta,  a   mezzo   di   personale
impiegato  con  contratto  di  natura  privatistica,  o  del  cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale  27  febbraio
2007 n. 3  (Disciplina  dei  lavori  pubblici  dei  servizi  e  delle
forniture in Campania),  nel  rispetto  della  disciplina  posta  dal
presente regolamento. 
    2. Possono essere eseguiti nelle forme previste  dal  comma  1  i
lavori relativi a: 
      a) piccola manutenzione, rimboschimento e rinsaldamenti,  opere
strumentali  connesse  con  interventi  di  manutenzione   forestale,
bonifica  idraulica  ed  agraria,  sistemazione  montana,   attivita'
vivaistica e di fruizione ed educazione ambientale; 
      b) avvistamento, prevenzione e  spegnimento  incendi  ed  altre
attivita' assimilabili. 
    3. Le opere di  manutenzione  forestale,  bonifica  idraulica  ed
agraria e sistemazione montana sono dichiarate di pubblica  utilita',
urgenti ed indifferibili. 
    4.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal   presente
regolamento si applica il decreto legislativo del 12 aprile 2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  il
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione  dell'art.  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n.  228  (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), il
decreto del Presidente della Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554
(Regolamento di attuazione della legge n. 11 febbraio  1994,  n.  109
legge  quadro  in  materia   di   lavori   pubblici,   e   successive
modificazioni), il decreto del Presidente della Repubblica  5  maggio
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), la legge 25 luglio 1865, n. 2359
(Espropriazioni per causa di utilita' pubblica), il regio decreto  13
febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per  la  bonifica  integrale),  la
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in  materia  di  incendi
boschivi), la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina  dei
lavori pubblici, dei servizi  e  delle  forniture  in  Campania),  il
regolamento regionale  n.  7  del  2010  di  attuazione  della  legge
regionale n. 3/2007 e ogni altra disposizione  normativa,  statale  e
regionale, vigente in materia.