(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
              parte prima n. 193 del 23 dicembre 2011) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative  alla
regolazione  dei  servizi  pubblici  ambientali  ed  in   particolare
all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato  e  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in  Emilia-Romagna,
fermo  restando   quanto   previsto   dalle   norme   relative   alla
pianificazione di settore. 
    2. La Regione e gli Enti locali,  nell'esercizio  delle  funzioni
loro attribuite in materia di risorse idriche dalla  presente  legge,
si attengono ai seguenti principi: 
      a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano
universale, essenziale al pieno godimento della vita  e  di  tutti  i
diritti umani. La disponibilita' e l'accesso individuale e collettivo
all'acqua  potabile  devono  essere  garantiti  in   quanto   diritti
inalienabili e inviolabili della persona; 
      b)  tutela  pubblica  del  patrimonio  idrico  e  dell'ambiente
naturale; 
      c) tutela della qualita' della vita  dell'uomo  nell'ambito  di
politiche di sviluppo sostenibile e solidale; 
      d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future; 
      e) pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita' di tutte  le
acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non   estratte   dal
sottosuolo. 
    3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e  gli
Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia
di risorse  idriche  dalla  presente  legge,  perseguono  i  seguenti
obiettivi: 
      a) mantenimento e riproducibilita' della  risorsa  idrica,  con
particolare riferimento  alla  tutela  e  protezione  delle  aree  di
salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che  alimentano  i
sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee; 
      b) salvaguardia della risorsa idrica  e  suo  utilizzo  secondo
criteri di  equita',  solidarieta',  razionalita'  e  sostenibilita',
anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini; 
      c)  riduzione  degli  sprechi,  degli  usi  impropri  e   della
dispersione nelle reti distributive; 
      d) promozione delle forme di informazione e partecipazione  dei
cittadini agli atti fondamentali di  pianificazione,  programmazione,
gestione e controllo del servizio. 
    4. La Regione e gli Enti locali,  nell'esercizio  delle  funzioni
loro attribuite in materia di gestione  dei  rifiuti  dalla  presente
legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le  generazioni
future  e  il  loro  diritto  a  fruire  di  un  integro   patrimonio
ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti
locali perseguono, nell'ambito di politiche  di  gestione  integrata,
l'obiettivo  della  massima  tutela  dell'ambiente  e  della   salute
dell'uomo. A tal fine realizzano  politiche  tese  a  minimizzare  la
quantita' di rifiuti da smaltire  nel  rispetto  della  gerarchia  di
gestione  dei  rifiuti  prevista   all'articolo   179   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale)  in
attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e  del  Sesto
Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.