(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima n. 193 del 23 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. 2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi: a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilita' e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona; b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale; c) tutela della qualita' della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale; d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future; e) pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo. 3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi: a) mantenimento e riproducibilita' della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee; b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equita', solidarieta', razionalita' e sostenibilita', anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini; c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive; d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio. 4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantita' di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.