(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 47 dell'11 novembre 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Valorizzazione di organismi associativi 1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo. 2. a Regione puo' stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentativita' dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.