(Pubblicata nel suppl. ord. alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
            Siciliana (p. I) n. 47 dell'11 novembre 2011) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Valorizzazione di organismi associativi 
 
    1. La Regione valorizza  il  ruolo  degli  organismi  associativi
riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone
giuridiche di diritto privato e come enti morali  che  esercitano  un
compito  di  rappresentanza  e  tutela  degli  interessi  morali   ed
economici di soggetti con handicap auditivo. 
    2. a Regione puo' stipulare convenzioni, senza oneri a carico del
bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui  al  comma  1,
anche  con  enti  rappresentativi  in   ambito   regionale   per   la
realizzazione di programmi  di  intervento  in  favore  dei  soggetti
sordi. I criteri della  rappresentativita'  dei  predetti  enti  sono
definiti  con  successivo  decreto   dell'Assessore   regionale   per
l'istruzione e la formazione professionale, previo parere  vincolante
della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. 
    3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati  con
quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.