(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Sicilia (parte I) n. 47 dell'11 novembre 2011 (n. 45)) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Regime di garanzia ad hoc 
 
    1. La Regione e'  autorizzata  ad  intervenire  in  favore  delle
imprese che  realizzino  programmi  di  investimento  destinati  alla
riqualificazione dell'area industriale  di  Termini  Imerese  nonche'
progetti di sviluppo e  riqualificazione  produttiva  promossi  dalle
imprese gia' operanti nell'area,  per  gli  effetti  dell'accordo  di
programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo  economico  in
data 16 febbraio 2011, mediante la concessione di garanzie ad  hoc  a
norma   del   punto   3   della   Comunicazione   della   Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02). 
    2. La gestione degli interventi di cui al presente articolo,  nel
rispetto della normativa comunitaria, puo' essere affidata a societa'
o enti, anche partecipati dalla Regione, in  possesso  dei  necessari
requisiti tecnici e organizzativi. 
    3. Agli scopi di cui al presente articolo si provvede nell'ambito
della dotazione finanziaria regionale destinata  agli  interventi  di
cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b),  dell'accordo  di  programma
sottoscritto con il Ministero dello sviluppo  economico  in  data  16
febbraio 2011, nella misura di 100.000 migliaia di euro. 
    4.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su   proposta
dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con  l'Assessore
regionale per le attivita' produttive, previa delibera  della  Giunta
regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo. 
    5. L'Assessore regionale per le  attivita'  produttive  ogni  tre
mesi riferisce  all'Assemblea  regionale  siciliana  sullo  stato  di
attuazione della presente legge.