(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 29 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 4 1. L'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea: a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni; b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprieta' dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo».