(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007,  n.  12,  "Servizi
                          pubblici locali" 
 
    1) Dopo la lettera e) del comma 6  dell'articolo  1  della  legge
provinciale 16 novembre 2007,  n.  12,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
      "f)  prevedere  che  nei  consigli  di  amministrazione  e   di
vigilanza nessuno dei due sessi sia  rappresentato  nella  misura  di
oltre due terzi, pena la nullita' della nomina." 
    2) Dopo la lettera f) del comma 6  dell'articolo  1  della  legge
provinciale 16 novembre 2007,  n.  12,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
      "g)  prevedere  nei  contratti  di  lavoro  stipulati  con  gli
amministratori delegati/le amministratrici delegate e i  direttori/le
direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attivita'
imprenditoriali nello  stesso  settore  economico  e  stabilisca  che
un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento." 
    3) Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n.
12, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: 
    "Art. 6 (Divieto di esercizio di attivita'  imprenditoriali).   -
1. Ai/alle presidenti, ai/alle  vicepresidenti,  agli  amministratori
delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici
generali degli enti di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),
dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il  cui  ordinamento
rientri nelle sue competenze  anche  delegate,  o  delle  societa'  a
partecipazione  mista  pubblica  e  privata,  e'  fatto  divieto   di
esercitare attivita' imprenditoriali nel  settore  economico  in  cui
viene fornito il servizio pubblico. In caso  di  violazione  di  tale
norma, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  revoca  ai  sensi  della
presente legge l'incarico affidato."