(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione; Visto l'art. 39 del vigente statuto regionale; Visto il verbale del consiglio regionale n. 101 del 13 dicembre 2011; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Campo d'applicazione e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 ottobre 2010, n. 45 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 2008, n. 8 ed alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 «Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie») disciplina le attivita' di autorizzazione e di controllo, da parte dei servizi veterinari delle ASL, delle macellazioni per il consumo familiare dell'allevatore e degli agriturismi di animali di allevamento delle varie specie e le modalita' di effettuazione delle macellazioni per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore, eseguite presso gli allevamenti o nei mattatoi riconosciuti.