(Pubblicata nel Supplemento del 30 dicembre 2011 
al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30  dicembre
                                2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
    1. La Giunta regionale e'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  66
dello Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile
2001,  n.  7  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Piemonte),  ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata  in  vigore
della relativa legge e comunque non  oltre  il  30  aprile  2012,  il
bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, limitatamente  ad
un dodicesimo per mese  degli  stanziamenti,  secondo  gli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione  per
l'esercizio finanziario 2012, cosi' come  contenuti  nel  disegno  di
legge n. 170 (Bilancio di previsione per l'anno  finanziario  2012  e
bilancio pluriennale per gli  anni  finanziari  2012-2014)  approvato
dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011. 
    2. Il disegno di legge di cui  al  comma  1  e'  integrato  dalle
variazioni necessarie all'attuazione della deliberazione della Giunta
regionale 28 novembre 2011 n. 78-2985 (Art. 5 della  legge  regionale
28 luglio 2008, n. 23 «Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed  il  personale».
Modificazioni  all'allegato  A)   del   provvedimento   organizzativo
approvato con D.G.R. n. 2 - 9520 e s.m.i del 2  settembre  2008,  per
quanto concerne le competenze  della  Direzione  «Sanita'»)  e  dalla
prima nota di  variazione  approvata  dalla  Giunta  regionale  nella
seduta del 27 dicembre 2011. 
    3. Non sono soggetti alle limitazioni previste  al  comma  1  gli
stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle  spese
per interventi collegati alle calamita' naturali, alle spese  per  la
tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla  copertura
di contratti gia' stipulati, alle spese e trasferimenti necessari  al
settore della  sanita',  nonche'  quelli  relativi  ai  trasferimenti
finanziari al Consiglio regionale.