(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37; Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-3265 del 10 gennaio 2012 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina: a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonche' le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza; b) gli attrezzi di pesca e le loro modalita' d'uso, i periodi di pesca e le misure minime trattenibili delle diverse specie; c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato; d) l'importazione d'idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti; e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo; f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia; g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca. 2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte e' disciplinato: a) dalla legge regionale 37/2006; b) dai provvedimenti regionali in attuazione della legge regionale 37/2006; c) dai provvedimenti provinciali in attuazione della legge regionale 37/2006 e dei provvedimenti regionali di cui alla lettera b); d) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.