(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37; 
    Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  9-3265  del  10
gennaio 2012 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                        Ambito d'applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, in applicazione  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre  2006,  n.  37
(Norme  per  la  gestione  della  fauna  acquatica,  degli   ambienti
acquatici  e  regolamentazione   della   pesca),   detta   norme   di
coordinamento in materia di pesca e disciplina: 
    a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e  i
requisiti per il rilascio  degli  stessi,  nonche'  le  categorie  di
soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza; 
    b) gli attrezzi di pesca e le loro modalita' d'uso, i periodi  di
pesca e le misure minime trattenibili delle diverse specie; 
    c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo
del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato; 
    d) l'importazione d'idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto
e gli allevamenti; 
    e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo; 
    f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia; 
    g) le disposizioni integrative e attuative  dell'esercizio  della
pesca. 
    2. L'esercizio della pesca  nelle  acque  interne  della  Regione
Piemonte e' disciplinato: 
    a) dalla legge regionale 37/2006; 
    b)  dai  provvedimenti  regionali  in  attuazione   della   legge
regionale 37/2006; 
    c)  dai  provvedimenti  provinciali  in  attuazione  della  legge
regionale 37/2006 e dei provvedimenti regionali di cui  alla  lettera
b); 
    d) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere  tra
la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.