(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 5 del 27 gennaio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle  proprie  competenze  in
materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e
valorizzazione degli stessi, promuove iniziative  di  qualificazione,
commercializzazione  e   di   immagine   di   prodotti   agricoli   e
agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo  qualitativo,  una
maggiore tutela dei consumatori. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Regione  sostiene  ed
incentiva la qualita' e la tracciabilita' ed i  relativi  sistemi  di
certificazione, i  sistemi  di  qualificazione  e  visibilita'  delle
produzioni agroalimentari abruzzesi mediante  la  concessione  di  un
marchio comunitario collettivo al fine di: 
    a) garantire ai consumatori finali le  informazioni  sull'origine
delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute  dai
prodotti e sull'identita' degli operatori; 
    b) favorire  la  formazione  degli  imprenditori  agricoli  e  la
competitivita' delle imprese del settore; 
    c) favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate
produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo. 
    3. Ai fini della presente legge,  per  prodotti  di  qualita'  si
intendono i prodotti riportati nell'Accordo di Nizza (Classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi) alle classificazioni 29 - 30  -  31  -  32  -  33  -  43,
prodotti nel territorio  regionale,  che  posseggono  caratteristiche
qualitative «distintive» piu' restrittive rispetto a  quelle  imposte
dalla  normativa  vigente  per  prodotti  della   stessa   categoria,
oggettivamente «misurabili» e «verificabili» e gestiti attraverso  un
disciplinare di produzione. 
    4. Per il raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo,   la   Regione   Abruzzo    si    avvale    del    sostegno
tecnico-amministrativo della Direzione regionale politiche agricole e
di sviluppo rurale.