(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
  della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Modificazione all'art. 2 della 
               legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2009,
n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aorte),  e'  sostituito
dal seguente: 
    «4. Il  Corpo  valdostano  dei  vigili  del  fuoco  puo'  inoltre
svolgere le funzioni relative  ai  servizi  antincendi  aeroportuali,
presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia
e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la
societa' concessionaria.».