(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 
 
    1. L'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82  (Nuove
norme per l'estensione agli  affetti  da  tubercolosi,  non  soggetti
all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste
per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza  sociale),
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. - 1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla
presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda
alla struttura regionale competente in materia di invalidita' civile,
di seguito denominata struttura  competente,  la  quale  provvede  ad
accertare la sussistenza dei requisiti  amministrativi  e  reddituali
previsti dalla normativa statale vigente. 
    2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno  di
cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale  vigente  e'
effettuato dalle commissioni mediche collegiali  di  cui  alla  legge
regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze
economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili  e  sordomuti),
secondo le modalita' ivi previste per l'accertamento dell'invalidita'
civile. 
    3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento  del  dirigente
della  struttura  competente  entro   sessanta   giorni   decorrenti,
rispettivamente, dal ricevimento della  domanda  o  dall'accertamento
sanitario.». 
    2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 82/1981 sono
abrogati.